Art. 63 
Obblighi  degli  esercenti  zone  controllate  che  si  avvalgono  di
                         lavoratori esterni 
    1. Gli  esercenti  una  o  piu'  zone  controllate,  i  quali  si
avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela
dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante  accordi
contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori  dipendono
oppure con il lavoratore stesso,  se  autonomo,  e  rispondono  degli
aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo  di
zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni. 
    2. In particolare,  per  ogni  lavoratore  esterno  che  effettua
prestazioni in zona controllata l'esercente la  zona  controllata  e'
tenuto a: 
    a) accertarsi, tramite il libretto personale  di  radioprotezione
di cui all'articolo 62, che il lavoratore,  prima  di  effettuare  la
prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo  da
un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la  prestazione
stessa; 
    b)  assicurarsi  che  il  lavoratore  esterno  abbia  ricevuto  o
comunque riceva, oltre alla  informazione  di  cui  all'articolo  62,
lettera b), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche
particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata; 
    c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi  di
protezione individuale, ove necessari; 
    d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei  mezzi  di
sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di  prestazione
e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente
necessaria; 
    e) curare il rispetto, per  quanto  di  propria  competenza,  dei
principi generali di cui all'articolo 2 lettere a) e b) e dei  limiti
di esposizione di cui all'articolo 96; 
    f) adottare le misure necessarie affinche' vengano registrati sul
libretto  individuale  di  radioprotezione  le  valutazioni  di  dose
inerenti alla prestazione.