Art. 63
                  (Organizzazione del salvataggio)
1.  Ferme  restando  le piu' specifiche disposizioni di cui al Capo X
   del Titolo X nonche' agli articoli 656, 657 e 658 del decreto  del
   Presidente  della  Repubblica  n.  128 del 1959, in ogni miniera o
   cava sotterranea, il datore di lavoro  organizza  un  servizio  di
   salvataggio   appropriato   per   poter  condurre  rapidamente  ed
   efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti;  tale
   organizzazione  deve  poter disporre, per intervenire in qualsiasi
   cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero
   sufficiente  di  soccorritori  addestrati  e   di   materiale   di
   salvataggio adeguato.