Art. 63 (Organizzazione del salvataggio) 1. Ferme restando le piu' specifiche disposizioni di cui al Capo X del Titolo X nonche' agli articoli 656, 657 e 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.