Art. 63 
 
              Attivazione nuovi «contratti di filiera» 
 
  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,
secondo le modalita'  stabilite  dal  ((decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   22   novembre   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)). 
  2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per
un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai
rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. 
  3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.