Art. 63. Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo 1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalita' indicate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validita' e' richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo. 2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo e' di due anni, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti, ed e' rinnovabile una sola volta. 3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.