Art. 63 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: 
  a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione
del comma 5; 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale  nuovo  regime
di aiuti ai sensi (( dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea )), e' sottoposto a notifica  e  approvazione  da
parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni. 
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
capo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  4. L'articolo 20 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  ((  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1. )) I  progetti
di ricerca fondamentale libera  e  fondamentale  di  tipo  strategico
finanziati a carico del Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo  1,  comma  870,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  sono  assoggettati  a  valutazione
tramite appositi comitati,  secondo  criteri  stabiliti  con  decreto
ministeriale  di  natura  non   regolamentare,   tenendo   conto   in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra  pari.  Una
percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo  e'  destinata  ad
interventi in favore di giovani ricercatori di eta'  inferiore  a  40
anni. Le attivita' del presente comma  sono  svolte  a  valere  sulle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   2001),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302, S.O.: 
              "Art. 104. Fondo per gli investimenti della ricerca  di
          base e norme sul programma Antartide. 
              1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze
          scientifiche  del  Paese  e  di  potenziarne  la  capacita'
          competitiva a livello internazionale, e'  istituito  presso
          il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base (FIRB). 
              2. Il FIRB finanzia, in particolare: 
              a)   progetti    di    potenziamento    delle    grandi
          infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; 
              b) progetti  di  ricerca  di  base  di  alto  contenuto
          scientifico o tecnologico, anche a valenza  internazionale,
          proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di
          ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; 
              c)  progetti  strategici  di  sviluppo  di   tecnologie
          pervasive e multisettoriali; 
              d) costituzione,  potenziamento  e  messa  in  rete  di
          centri  di  alta  qualificazione  scientifica,  pubblici  o
          privati, anche su scala internazionale. 
              3. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  da   emanare   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'
          procedurali  per  l'assegnazione  delle  relative   risorse
          finanziarie. 
              4. Gli oneri di cui  al  presente  art.  gravano  sulle
          disponibilita' del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca
          (FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo  27  luglio
          1999, n. 297, come sostituito dall'art. 105 della  presente
          legge, nella misura di lire  20  miliardi  per  l'esercizio
          2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e  30  miliardi  per
          l'esercizio 2003. 
              5. All'art. 5, comma 3, quarto periodo, della  legge  7
          agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le  parole
          da: «fermi restando»  fino  a:  «sono  rideterminati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il  soggetto
          o  i  soggetti  incaricati  dell'attuazione,  le  strutture
          operative, nonche'». 
              Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino
          della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
          sostegno della ricerca scientifica e  tecnologica,  per  la
          diffusione  delle  tecnologie,   per   la   mobilita'   dei
          ricercatori), e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          27 agosto 1999, n. 201. 
              Si riporta l'art. 107 del Trattato dell'Unione europea: 
              "Art. 107. (ex art. 87 del TCE) 
              1.  Salvo  deroghe  contemplate  dai   trattati,   sono
          incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui
          incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti  concessi
          dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
          qualsiasi forma che,  favorendo  talune  imprese  o  talune
          produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di  cui  all'art.  349,  tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro; 
              c) gli aiuti destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.". 
              Si riporta l'art. 20 della  citata  legge  n.  240  del
          2010, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20. (Valutazione dei progetti di ricerca) 
              1.  I  progetti  di  ricerca  fondamentale   libera   e
          fondamentale di tipo strategico  finanziati  a  carico  del
          Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
          tecnologica di cui all'art. 1, comma 870,  della  legge  27
          dicembre 2006, n.  296,  sono  assoggettati  a  valutazione
          tramite appositi comitati, secondo  criteri  stabiliti  con
          decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  tenendo
          conto  in  particolare  dei  principi  della   tecnica   di
          valutazione tra pari. Una percentuale di  almeno  il  dieci
          per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di
          giovani  ricercatori  di  eta'  inferiore  a  40  anni.  Le
          attivita' del presente comma sono  svolte  a  valere  sulle
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.".