Art. 63 Giudici ausiliari 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. 2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. 3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo ((da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;)) (( b)i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;)) c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; (( d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;)) (( e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda.))
Riferimenti normativi - si riporta il testo dell'articolo 16 delD.Lgs. 27-1-2006 n. 25 Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28, S.O.: "Art.16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze. 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) (34). 2. (abrogato)"