Art. 63 
 
          Clausola di salvaguardia per la regione autonoma 
                            Valle d'Aosta 
 
  1. Sono fatte salve le competenze in  materia  di  servizio  idrico
della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  la  quale  provvede   alle
finalita' del presente capo, per  il  proprio  territorio,  ai  sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.