Art. 63 
 
 
(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
                              di gara) 
 
  1. Nei casi e nelle circostanze indicati  nei  seguenti  commi,  le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare  appalti  pubblici
mediante una procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  di  un
bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel  primo  atto
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 
  2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,  la
procedura  negoziata   senza   previa   pubblicazione   puo'   essere
utilizzata: 
  a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali  dell'appalto  non
siano  sostanzialmente  modificate  e  purche'  sia   trasmessa   una
relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta  non
e'  ritenuta  appropriata  se  non  presenta  alcuna  pertinenza  con
l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata,  salvo  modifiche
sostanziali,  a   rispondere   alle   esigenze   dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara.  Una
domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se  l'operatore
economico  interessato  deve  o  puo'   essere   escluso   ai   sensi
dell'articolo 80 o non soddisfa  i  criteri  di  selezione  stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; 
  b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle
seguenti ragioni: 
  1)   lo   scopo   dell'appalto   consiste   nella    creazione    o
nell'acquisizione di un'opera  d'arte  o  rappresentazione  artistica
unica; 
  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di  proprieta'
intellettuale. 
  Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo  quando  non
esistono  altri   operatori   economici   o   soluzioni   alternative
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'  il  risultato  di  una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
  c) nella misura strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di
estrema     urgenza     derivante     da     eventi     imprevedibili
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  i  termini  per  le  procedure
aperte o per le procedure ristrette o per  le  procedure  competitive
con  negoziazione  non  possono  essere  rispettati.  Le  circostanze
invocate a giustificazione del  ricorso  alla  procedura  di  cui  al
presente articolo non devono essere in  alcun  caso  imputabili  alle
amministrazioni aggiudicatrici. 
  3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura  di  cui
al presente articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti: 
  a)  qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano   fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione  in  quantita'  volta  ad
accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare
i costi di ricerca e di sviluppo; 
  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate  dal  fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all'ampliamento di  forniture  o  impianti  esistenti,  qualora  il
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il  cui
impiego o la  cui  manutenzione  comporterebbero  incompatibilita'  o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di  tali  contratti  e
dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i  tre
anni; 
  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato  delle  materie
prime; 
  d)  per  l'acquisto   di   forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente   vantaggiose,   da   un    fornitore    che    cessa
definitivamente l'attivita' commerciale  oppure  dagli  organi  delle
procedure concorsuali. 
  4. La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',  altresi',
consentita  negli  appalti  pubblici  relativi  ai  servizi   qualora
l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba,  in
base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno
dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 
  5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori  o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o  servizi  analoghi,
gia' affidati  all'operatore  economico  aggiudicatario  dell'appalto
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo  appalto  aggiudicato
secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto  a
base  di  gara  indica  l'entita'  di  eventuali  lavori  o   servizi
complementari e le condizioni alle quali essi  verranno  aggiudicati.
La possibilita' di avvalersi della procedura  prevista  dal  presente
articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto  competitivo  nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione  dei
lavori  o  della  prestazione  dei  servizi  e'  computato   per   la
determinazione   del   valore   globale   dell'appalto,    ai    fini
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35,  comma  1.  Il
ricorso a questa procedura e' limitato al  triennio  successivo  alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
  6. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e  tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, concorrenza,  rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque
operatori economici, se sussistono in tale  numero  soggetti  idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha
offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai  sensi  dell'articolo  95,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti
per l'affidamento di contratti di uguale importo  mediante  procedura
aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.