(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 62)
                              Art. 62. 
                        Elemento perequativo 
 
    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata
Tabella D2 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018 - 31 dicembre  2018.  La  frazione  di  mese  superiore  a
quindici  giorni  da'  luogo  al  riconoscimento  dell'intero   rateo
mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori
a quindici giorni  e  dei  mesi  nei  quali  non  e'  corrisposto  lo
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o  altre
cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 61 (Effetti dei nuovi stipendi)  comma  2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018  -
31 dicembre 2018. 
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in  misura  ridotta.  Per  i
collaboratori ed esperti linguistici non opera il  riproporzionamento
in base al loro ridotto orario contrattuale.