Articolo 64
Accertamento pregiudiziale      sull'efficacia,      validita'     ed
              interpretazione dei contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.19, commi 1 e 2
                      del d.lgs n.387 del 1998)

1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una
questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il
giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la
questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non
prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la
possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del
contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla
modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo
49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla
cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma
dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono
intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto
dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di'
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
 
             Note all'art. 64:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 383 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  383  (Cassazione  con  rinvio).  -  La Corte,
          quando  accoglie  il  ricorso  per motivi diversi da quelli
          richiamati  nell'articolo  precedente,  rinvia  la causa ad
          altro  giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la
          sentenza cassata.
                 Nel  caso  previsto nell'articolo 360 secondo comma,
          la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto
          pronunciare   sull'appello   al   quale   le   parti  hanno
          rinunciato.
                 La  Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di
          primo  grado  per  la  quale  il  giudice d'appello avrebbe
          dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
          a quest'ultimo".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 419 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  419. (Intervento volontario). - Salvo che sia
          effettuato     per     l'integrazione     necessaria    del
          contraddittorio,    l'intervento   del   terzo   ai   sensi
          dell'articolo  105  non  puo'  aver  luogo oltre il termine
          stabilito   per  la  costituzione  del  convenuto,  con  le
          modalita'  previste  dagli  articoli  414  e  416 in quanto
          applicabili".
                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 96 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  96. (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
          che  la  parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
          con  mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su istanza
          dell'altra  parte,  la  condanna,  oltre che alle spese, al
          risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
          sentenza.
                 Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
          cui   e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,  o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,   oppure   iniziata   o  compiuta  l'esecuzione
          forzata,  su  istanza  della  parte danneggiata condanna al
          risarcimento  dei danni l'attore o il creditore procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente".