Articolo 64
             Attestati di autenticita' e di provenienza

   1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di  vendita  al  pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita  di  opere  di  pittura,  di  scultura,  di grafica ovvero di
oggetti  d'  antichita'  o  di  interesse  storico od archeologico, o
comunque  abitualmente  vende  le  opere  o  gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo  di  consegnare all'acquirente la documentazione attestante
l'autenticita'  o  almeno la probabile attribuzione e la provenienza;
ovvero,  in  mancanza, di rilasciare, con le modalita' previste dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,  una  dichiarazione  recante  tutte  le  informazioni
disponibili  sull'autenticita'  o  la  probabile  attribuzione  e  la
provenienza.  Tale  dichiarazione,  ove  possibile  in relazione alla
natura  dell'opera  o  dell'oggetto,  e' apposta su copia fotografica
degli stessi.