Art. 64 
Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei
servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in
rete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria
l'autenticazione informatica. 
  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai
servizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione
informatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'
elettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali
strumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che
richiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente
dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 
  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva
al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla
carta nazionale dei servizi. 
 
          Nota all'art. 64:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.