(Allegato-art. 64)
                              Art. 64. 
 
          Principi di funzionamento degli organi collegiali 
 
    1.  Le  sedute  del  Senato  Accademico  e   del   Consiglio   di
Amministrazione  sono  valide  con  la  presenza  della   maggioranza
assoluta  dei  componenti;  le  sedute  di  tutti  gli  altri  organi
collegiali  sono  valide  con  la  presenza  della  maggioranza   dei
componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano  giustificato  per
iscritto la propria assenza,  salvo  diverso  quorum  previsto  dalla
legge,  dal  presente  Statuto  e  dai  regolamenti  per  particolari
deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore  a
un terzo degli aventi diritto. 
    2.  Le  deliberazioni  sono  validamente  assunte  con  il   voto
favorevole di almeno la meta' piu' uno dei presenti, salvo i casi  in
cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parita'  di
voti prevale il voto del Presidente. 
    3. Nessuno puo' prendere parte alla discussione e al  voto  sulle
questioni che lo riguardano personalmente. 
    4. Le modalita' di funzionamento degli organi  sono  disciplinate
nei relativi Regolamenti.