Art. 64 
 
 
Fondo per  lo  sviluppo  e  la  capillare  diffusione  della  pratica
                              sportiva 
 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
il Fondo per lo sviluppo e  la  capillare  diffusione  della  pratica
sportiva a tutte le eta' e tra tutti  gli  strati  della  popolazione
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi  ovvero  ((
alla ristrutturazione ))  di  quelli  esistenti,  con  una  dotazione
finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. 
  2. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  CONI  e  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al  comma  1.
Con successivo decreto adottato dal Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al  relativo
finanziamento. 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di  23  milioni  di  euro,  nell'ambito
delle  risorse  effettivamente   disponibili   sul   bilancio   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  (( 3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di  cui
al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata  al  Fondo  di
cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo. 
  3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: 
  «12. Presso l'Istituto per il  credito  sportivo  e'  istituito  il
Fondo  di  garanzia  per   i   mutui   relativi   alla   costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle  relative  aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche'  di  ogni  altro
soggetto pubblico  o  privato  che  persegua,  anche  indirettamente,
finalita' sportive. 
  13. Il Fondo e' gestito in base a criteri  approvati  dal  Ministro
per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo  sport,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato  olimpico
nazionale italiano.  Al  Fondo  possono  essere  destinati  ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto
          1997,   n.   2818   (Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta l'art. 90, commi 12 e 13, della citata legge
          n. 289 del 2002, come modificati dalla presente legge: 
              «12. Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive. 
              13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
          Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport,
          su proposta dell'Istituto per il credito sportivo,  sentito
          il Comitato olimpico nazionale italiano. Al  Fondo  possono
          essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o
          indirettamente da enti pubblici».