Art. 64 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
  1. Per la nomina a giudice ausiliario sono ((necessari)) i seguenti
requisiti: 
  a) essere cittadino italiano; 
  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla  sanzione  piu'
lieve prevista ((dagli  ordinamenti  delle  amministrazioni  o  delle
professioni di provenienza.)) 
  2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a)  e  b),  al
momento della presentazione della domanda il candidato non deve  aver
compiuto i settantacinque anni di eta'. 
  3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed  e),  al
momento della presentazione della domanda il  candidato  deve  essere
stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e
non aver compiuto i sessanta anni di eta'. 
  4. Per la  nomina  a  giudice  ausiliario  in  relazione  ai  posti
previsti per  il  circondario  di  Bolzano  e'  richiesta  anche  una
adeguata conoscenza ((delle lingue)) italiana e tedesca.  Si  osserva
altresi' il principio di  cui  all'articolo  8,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modificazioni. 
  5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: 
  a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  i  deputati  e  i
consiglieri regionali, i  membri  del  Governo,  i  presidenti  delle
regioni  e  delle  province,  i  membri  delle  giunte  regionali   e
provinciali; 
  b) i sindaci, gli assessori comunali,  i  consiglieri  provinciali,
comunali e circoscrizionali; 
  c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; 
  d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 8, secondo  comma,  del  D.P.R.
          26-7-1976 n. 752 
              Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   della
          regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
          uffici  statali  siti  nella  provincia  di  Bolzano  e  di
          conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1976, n. 304: 
              "I  posti  dei  ruoli,  di  cui  al  precedente  comma,
          considerati  per  amministrazione  nonche'  per  gruppi  di
          qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di
          studio  prescritto  per  accedervi,   sono   riservati   ai
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi  stessi
          quale risulta  dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese
          nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione "