Art. 64 Requisiti per la nomina 1. Per la nomina a giudice ausiliario sono ((necessari)) i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista ((dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.)) 2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'. 3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di eta'. 4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza ((delle lingue)) italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 8, secondo comma, del D.P.R. 26-7-1976 n. 752 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1976, n. 304: "I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione "