Art. 64 
 
 
                Delega al Governo per il testo unico 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF,
uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di  riordino
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  professione   forense,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) accertare la vigenza attuale  delle  singole  norme,  indicare
quelle  abrogate,  anche  implicitamente,  per  incompatibilita'  con
successive disposizioni, e quelle che, pur  non  inserite  nel  testo
unico, restano in vigore; allegare  al  testo  unico  l'elenco  delle
disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate; 
    b)  procedere  al  coordinamento  del  testo  delle  disposizioni
vigenti  apportando,   nei   limiti   di   tale   coordinamento,   le
modificazioni  necessarie  per  garantire  la   coerenza   logica   e
sistematica  della  disciplina,  anche  al   fine   di   adeguare   e
semplificare il linguaggio normativo. 
  2.  Al  fine  di  consentire  una  contestuale  compilazione  delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti  la  professione
di avvocato, il Governo e'  autorizzato,  nella  adozione  del  testo
unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia
legislative sia regolamentari vigenti. 
  3. Dalle disposizioni del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.