Art. 64 
 
Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
                         agosto 2003, n. 259 
 
  1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza  di  autorizzazione  per
l'installazione di nuove infrastrutture per  impianti  radioelettrici
ai  sensi  dell'articolo  87  del  presente  decreto  e'  tenuto   al
versamento di un contributo  alle  spese  relative  al  rilascio  del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a  effettuare  i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo  87,
comma 4. 
  1-ter. Il soggetto che  presenta  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente  decreto  e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  purche'  questo
sia  reso  nei  termini  previsti  dal  citato  articolo  87-bis,  al
versamento di un contributo per le spese. 
  1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le  attivita'
che comprendono la stima  del  fondo  ambientale  come  previsto  dal
modello A di cui all'allegato n. 13,  e  il  contributo  previsto  al
comma 1-ter sono calcolati in  base  a  un  tariffario  nazionale  di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, anche sulla  base  del  principio
del  miglioramento  dell'efficienza  della  pubblica  amministrazione
tramite  l'analisi  degli  altri  oneri   applicati   dalle   agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore  del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro. 
  1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater  non  si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36». 
 
          Note all'art. 64: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   93,   del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 93 Divieto  di  imporre  altri  oneri.  -  1.  Le
          Pubbliche Amministrazioni, le Regioni,  le  Province  ed  i
          Comuni non possono imporre per l'impianto  di  reti  o  per
          l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri
          o canoni che non siano stabiliti per legge. 
              1-bis.  Il   soggetto   che   presenta   l'istanza   di
          autorizzazione per l'installazione di nuove  infrastrutture
          per impianti  radioelettrici  ai  sensi  dell'art.  87  del
          presente decreto e' tenuto al versamento di  un  contributo
          alle spese relative al rilascio del  parere  ambientale  da
          parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di
          cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
          purche' questo sia reso nei termini  previ-sti  dal  citato
          art. 87, comma 4. 
              1-ter.  Il  soggetto  che  presenta   la   segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'art. 87-bis  del
          presente decreto  e'  tenuto,  all'atto  del  rilascio  del
          motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo
          competente a effettuare i  controlli  di  cui  all'art.  14
          della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  purche'  questo  sia
          reso nei  termini  previsti  dal  citato  art.  87-bis,  al
          versamento di un contributo per le spese. 
              1-quater. Il contributo previsto dal comma  1-bis,  per
          le attivita' che comprendono la stima del fondo  ambientale
          come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il
          contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a
          un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, anche  sulla
          base del principio del miglioramento dell'efficienza  della
          pubblica  amministrazione  tramite  l'analisi  degli  altri
          oneri applicati dalle agenzie ambientali  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  In  via
          transitoria, fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al primo periodo, i contributi  previsti  ai
          commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro. 
              1-quinquies. Le  disposizioni  dei  commi  da  1-bis  a
          1-quater non si applicano ai soggetti di cui  all'art.  14,
          comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
              2. Gli operatori che forniscono reti  di  comunicazione
          elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne  la  Pubblica
          Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente  proprietario
          o  gestore,  dalle  spese  necessarie  per  le   opere   di
          sistemazione delle aree pubbliche specificamente  coinvolte
          dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
          ripristinare a regola d'arte le  aree  medesime  nei  tempi
          stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario,
          reale o contributo  puo'  essere  imposto,  in  conseguenza
          dell'esecuzione  delle  opere  di  cui  al  Codice  o   per
          l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta
          salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
          15  novembre  1993,  n.  507,   oppure   del   canone   per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63
          del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e
          successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto
          dal comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  medesimo  articolo,
          ovvero dell'eventuale contributo una tantum  per  spese  di
          costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del
          predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507."