Art. 64 
 
 
                       (Servizi nelle scuole) 
 
  1. Al fine di consentire la regolare  conclusione  delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta la  convenzione  -  quadro  Consip  l'acquisizione  dei
servizi di pulizia e degli altri  servizi  ausiliari,  nonche'  degli
interventi di mantenimento del decoro  e  della  funzionalita'  degli
immobili adibiti a  sede  di  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, da parte delle medesime  istituzioni,  prosegue,  con  piena
salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti,  con  i
soggetti gia' destinatari degli atti contrattuali attuativi  e  degli
ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017. 
  2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, alle condizioni tecniche previste  dalla  convenzione  -  quadro
Consip oggetto di  risoluzione  e  alle  condizioni  economiche  pari
all'importo del prezzo medio  di  aggiudicazione  per  ciascuna  area
omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della
convenzione-quadro Consip. 
  3.  Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi  ausiliari
di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico
2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti  in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonche' di assicurare
la tutela sociale dei livelli occupazionali  dei  lavoratori,  Consip
S.p.A.,  nel  contesto  del  Programma  di  razionalizzazione   degli
acquisti  nella  pubblica  amministrazione,  svolge,  per  conto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  la
procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i  servizi
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.98,
anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14,  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e   prevedendo   una
suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio  dello  Stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo  conto  anche
delle  finalita'  occupazionali,   con   il   relativo   livello   di
aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative  interessate
e stipula  il  relativo  contratto  -  quadro  attraverso  cui  dette
istituzioni  procedono  all'acquisizione  dei  servizi  mediante   la
stipula di appositi  contratti  attuativi.  Gli  aggiudicatari  della
procedura di cui al presente comma, al fine di garantire  il  livello
occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il  personale  gia'
utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria. 
  4. L'acquisizione dei  servizi  di  cui  al  comma  3,  nonche'  la
prosecuzione dei servizi di pulizia e  degli  interventi  di  piccola
manutenzione e decoro  previsti  sino  alla  scadenza  dei  contratti
attuativi della Convenzione Consip nei lotti  in  cui  questi  ultimi
siano  ancora  vigenti,  avviene  nei  limiti   di   spesa   previsti
dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
incrementati dell'importo di  64  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2017. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  64
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.