Art. 65 
      (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione  della  disciplina  in
materia di: 
   a) elettorato attivo e passivo e di  esercizio  di  altri  diritti
politici,  nel  rispetto  della  segretezza  del  voto,  nonche'   di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta  degli
elenchi dei giudici popolari; 
   b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici. 
 
   2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le  finalita'
di cui al comma 1 sono  consentiti  per  eseguire  specifici  compiti
previsti da leggi o da  regolamenti  fra  i  quali,  in  particolare,
quelli concernenti: 
   a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica  della
relativa regolarita'; 
   b) le richieste di referendum,  le  relative  consultazioni  e  la
verifica delle relative regolarita'; 
   c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o di decadenza, o di rimozione o sospensione  da  cariche  pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; 
   d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e  di  proposte  di
legge  di  iniziativa  popolare,  l'attivita'   di   commissioni   di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici; 
   e) la designazione e la nomina di rappresentanti  in  commissioni,
enti e uffici. 
 
   3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione  dei
dati sensibili e giudiziari per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla   presentazione   delle   candidature,   agli    incarichi    in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e
agli organi eletti. 
   4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: 
   a) per la redazione  di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; 
   b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione  di  controllo,  di
indirizzo politico  o  di  sindacato  ispettivo  e  per  l'accesso  a
documenti riconosciuto dalla legge e  dai  regolamenti  degli  organi
interessati   per   esclusive   finalita'    direttamente    connesse
all'espletamento di un mandato elettivo. 
 
   5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di  cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti.   Non   e'   comunque   consentita   la
divulgazione dei  dati  sensibili  e  giudiziari  che  non  risultano
indispensabili  per  assicurare  il   rispetto   del   principio   di
pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando  il  divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.