Articolo 65
                          Uscita definitiva

  1.  E'  vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica
dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
  2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle  cose  mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
   10,  comma  1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
   esecuzione  risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
   stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei  beni,  a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
   indicate  all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
   competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
   per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
   dannosa   per   il   patrimonio   culturale   in   relazione  alle
   caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei
   beni medesimi.

  3.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che presentino interesse
   culturale,  siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e la cui
   esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
   presentino interesse culturale;
c) dei  beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma
   1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

  4.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  d).  L'interessato ha tuttavia
l'onere  di  comprovare  al competente ufficio di esportazione che le
cose  da  trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui
esecuzione  non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.