Art. 65. Stabilimenti e impianti 1. Nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e sanitaria, l'ubicazione, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione sono adeguati alle attivita' che vi dovranno essere svolte. 2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati, progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare i rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare contaminazioni, contaminazioni crociate e, in genere, effetti deleteri sulla qualita' del prodotto. 3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo produttivo decisive per la qualita' dei prodotti sono sottoposti a qualifica e convalida, cosi' come disciplinate nella pubblicazione richiamata nell'articolo 60.