Art. 65 Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive 1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico». 2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.