Articolo 65. Procedura da seguire per la nullita' di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato. 1. La parte che, in base alle disposizioni della presente convenzione invochi sia un vizio del proprio consenso ad essere vincolata da un trattato, che un motivo per contestare la validita' di un trattato, di porvi termine, di ritirarsi da questo o di sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria pretesa alle altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto nei confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato. 2. Se, dopo un periodo di tempo che, salvo il caso di particolare urgenza non deve essere inferiore a tre mesi dal ricevimento della notifica, nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha fatto la notifica puo' adottare, nelle forme previste dall'articolo 67, il provvedimento che ha deciso di adottare. 3. Qualora tuttavia un'altra parte avesse sollevato obiezione, le parti dovranno cercare una soluzione facendo uso dei mezzi indicati nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite. 4. Nulla di quanto contenuto nei precedenti paragrafi e' suscettibile di ledere i diritti o gli obblighi delle parti che derivino da qualsiasi disposizione in vigore tra di loro circa la composizione delle controversie. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inviato la notifica prescritta dal paragrafo 1 non impedisce di redigere detta notifica in risposta ad un'altra parte che chieda l'esecuzione del trattato o che ne adduca la violazione.