Art. 65.
          Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli
       e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione
  1. Per l'anno 1993 e' dovuta  una  imposta  straordinaria  erariale
sulle  autovetture  e  gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (a) , con  alimentazione  a  benzina  di  potenza
superiore  a  20  cavalli  fiscali  o  con alimentazione a gasolio di
potenza superiore a 23  cavalli  fiscali,  e  sui  motocicli  di  cui
all'articolo   53,   comma   1,  lettera  a),  dello  stesso  decreto
legislativo (a) di potenza pari o superiore  a  10  cavalli  fiscali.
L'imposta  e'  dovuta  all'atto della prima immatricolazione anche se
relativa ad autovetture, autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  e  a
motocicli usati provenienti da altro Stato.
Ai  fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e
i motocicli, che siano  gia'  stati  immatricolati  in  altro  Stato,
indipendentemente   dalla   sussistenza   delle  condizioni  previste
dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.
  2. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella seguente misura:
    a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:
    1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
    2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
    3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
    4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
    b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
    1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
    2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
    3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
    c) motocicli:
    1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
    2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
  3. L'imposta straordinaria non e' dovuta per  le  autovetture,  gli
autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia
stata  corrisposta  l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38
per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
  4.  L'imposta  deve  essere  corrisposta  all'ufficio  del registro
territorialmente  competente,  in  base  al  domicilio  fiscale   del
soggetto   nel   cui   interesse   e'  richiesta  l'immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa.  Gli  uffici
della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione non possono provvedere sulle richieste ne'  rilasciare
la  relativa  carta  di  circolazione  senza  che  sia stata prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
  5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel, immatricolati per la prima volta (( dal 3 febbraio 1992 )) al
31 dicembre 1994 ed approvati con  i  seguenti  limiti  di  emissione
espressi  in  grammi/chilometro:  CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato
0,14, nonche' secondo le altre modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  1992,  di
recepimento della direttiva 91/441/CEE (b) , il primo pagamento delle
tasse  automobilistiche  di  cui  alla  tariffa annessa alla legge 27
maggio 1959, n. 356,  e  successive  modificazioni  (c)  ,  e  quelli
relativi  ai  due successivi periodi annuali devono essere effettuati
per gli stessi periodi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro  delle
finanze 25 novembre 1985 (d) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284  del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per
i periodi  cui  tali  pagamenti  si  riferiscono  non  e'  dovuta  la
soprattassa  di  cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  1976,
n. 786, e successive modificazioni (e) . La sussistenza dei requisiti
tecnici   sopra   indicati   deve  essere  annotata  nella  carta  di
circolazione  del  veicolo;  se  la  carta  di  circolazione  non  e'
rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve
essere  effettuata  anche  nel  foglio di via, da esibire all'ufficio
incaricato  della  riscossione.  ((  Le   autovetture   nonche'   gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di
impianto  che  consente  la circolazione mediante l'alimentazione del
motore con gas di petrolio liquefatto nonche'  con  gas  metano,  con
data  di  iscrizione  sulla  carta  di  circolazione  del veicolo che
attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa
tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla  tassa
speciale  di  cui  alla  legge  21  luglio 1984, n. 362, e successive
modificazioni (f), per i primi tre periodi annuali di pagamento delle
tasse automobilistiche, nonche' per eventuali  periodi  per  i  quali
siano  dovuti  pagamenti integrativi. )) Per i periodi di esonero dal
pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve  essere
corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti
veicoli alimentati esclusivamente a benzina.
  6.  Il  pagamento  della  tassa  annuale  di  stazionamento  di cui
all'articolo 17 della  legge  6  marzo  1976,  n.  51,  e  successive
modificazioni  (g),  dovuta  per le imbarcazioni e le navi da diporto
iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato  entro  il  31
maggio  di  ciascuno  anno  o  entro il giorno precedente l'effettiva
messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine  puo'  essere
modificato  con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato
di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
  7.  Il  comma  2-ter  dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.
51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.
151,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202 (g) , e' sostituito dal seguente:
  " 2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15,  del
30  e  del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici
anni  dalla  prima  immatricolazione,  dovunque  avvenuta,  o   dalla
costruzione  qualora  l'imma  tricolazione  non  risulti eseguita: in
quest'ultimo caso i periodi anzidetti  decorrono  dal  primo  gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione.".
  8.  La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del  Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  106  alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992
(h) , e' dovuta per una sola volta dal titolare di piu' licenze.   La
tassa e' dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza
che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui
al  titolo  III  del  regolamento  sullo  stato giuridico della gente
dell'aria, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1
settembre  1967,  n.  1411  (i)  . Per l'anno 1993, il termine per il
pagamento e' differito al 30 settembre.
  9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa
delle tasse sulle concessioni  governative  annessa  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n.  196  del  21
agosto 1992 (l), e' aggiunta la seguente nota:
  "La  tassa  di  cui  al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli
altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei  locali  di
altri  pubblici  esercizi:  essa e' stabilita in lire 50.000 quando i
biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero  di
cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo
di dieci.".
  10.  Al  comma  3  dell'articolo  41  del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 (m),
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non  e'
richiesta  per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della
Comunita' economica europea.".
  11. L'aumento dell'imposta  stabilita  in  misura  fissa,  disposto
dall'articolo  17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  243
(n),   deve   intendersi   riferito  anche  all'imposta  erariale  di
trascrizione.
  12. I crediti di importo non superiore a lire  20  mila  per  tasse
automobilistiche  di  qualsiasi  tipo,  ((  erariali, regionali e per
abbonamento all'autoradiotelevisione ))  ,  esistenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione ne' a quella degli interessi, delle  pene
pecuniarie  e  delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si
fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta  data  per  tasse
automobilistiche  di  qualsiasi  tipo,  ((  erariali, regionali e per
abbonamento all'autoradiotelevisione )) , di importo non superiore  a
lire 20 mila.
(( 12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 ))
(( della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del ))
(( decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (g), si       ))
(( intendono applicabili anche ai fini della                       ))
(( determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e   ))
(( 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.  ))
(( 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre     ))
(( 1992, n. 438 (o).                                               ))
________________________
   (a)  Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1, lettera a), e
54, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285,
recante: "Nuovo codice della strada":
   "Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli a motore,
a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
     a)  motocicli:  veicoli  a  due  ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
     b)-e) (omissis)".
   "Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore
con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
     a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
     b) (omissis) ;
     c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva  a  pieno  carico  non  superiore  a  3,5  t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone  e
di  cose  e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente;
     d)-n) (omissis)".
   (b) Il D.M. 28 dicembre 1991, reca: "Recepimento  della  direttiva
91/441/CEE in materia di emissioni di autoveicoli".
   (c) La legge 27 maggio 1959, n. 356, reca: "Modifiche alle vigenti
aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture".
   (d)  Il  D.M.  25  novembre  1985  disciplina  le  nuove  forme di
pagamento delle tasse automobilistiche. Se ne riporta il testo:
   "Art. 1. - A partire dal 1 gennaio 1986 le tasse automobilistiche,
la sovrattassa sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con alimentazione a gasolio  e  la  tassa
speciale  dovuta per gli stessi tipi di veicoli muniti d'impianto per
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o  con  gas
metano debbono essere come appresso:
     a)  per  le  autovetture  e  gli  autoveicoli  per  il trasporto
promiscuo di persone e  cose  con  motore  e  benzina,  elettrico,  e
comunque  diversi  da  quelli  indicati  alla  successiva lettera c),
aventi potenza fiscale superiore a 9 CV e per gli autoscafi  iscritti
nei  pubblici registri; in unica soluzione, per periodi annuali fissi
decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1  settembre,  a  seconda  della
scadenza  risultante  dall'ultimo  versamento  eseguito  nell'anno in
corso;
     b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera  a)
con  motore di potenza fiscale fino a 9 CV e per tutti i motoveicoli:
in unica  soluzione  per  periodi  fissi  annuali  decorrenti  dal  1
febbraio  e 1 agosto, a seconda della scadenza risultante dall'ultimo
versamento eseguito nell'anno in corso;
     c)  per  le  autovetture  e  gli  autoveicoli  per  il trasporto
promiscuo di persone e cose con alimentazione del motore a gasolio  o
muniti d'impianto per l'alimentazione a gasi di petrolio liquefatto o
gas  metano con motore di potenza fiscale superiore a 9 CV: per uno o
due periodi quadrimestrali fissi decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e
1 settembre oppure per un intero anno (12/12) decorrente  dall'inizio
di uno dei suddetti periodi fissi;
     d)  per  gli  autoveicoli  di  cui alla precedente lettera c) di
potenza fiscale fino a 9 CV: per un periodo semestrale decorrente dal
1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12) con decorrenza
dalle date predette;
     e) per tutti gli altri autoveicoli,  per  i  rimorchi  e  per  i
motori  fuori  bordo  da  applicare  ad imbarcazioni non iscritte nei
pubblici  registri:  per  uno  o  due  periodi  quadrimestrali  fissi
decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero
anno  (12/12)  decorrente  dall'inizio  di  uno  dei suddetti periodi
fissi.
   Il pagamento deve essere effettuato nel corso  del  mese  iniziale
dei periodi fissi sopra stabiliti".
   "Art.  2.  -  Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica le tasse
sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione  e
devono  essere versate entro tale mese o nel mese successivo a quello
d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi  dieci  giorni
del mese.
   Per  i veicoli indicati alla lettera a) del precedente articolo le
tasse devono essere corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi
e fino alla scadenza di  aprile,  agosto  o  dicembre  immediatamente
successiva  agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera
b) per un periodo superiore a  sei  mesi  e  fino  alla  scadenza  di
gennaio  o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per
tutti gli altri veicoli indicati alle lettere c), d) ed  e)  fino  ad
una  delle  scadenza dei periodi fissi per essi stabiliti all'art. 1,
escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.
   Per i veicoli nuovi di fabbrica  soggetti  a  tassa  fissa  annua,
iscritti  nei  pubblici  registri,  il  tributo  relativo all'anno di
immatricolazione deve essere versato in unica soluzione nel  mese  in
cui  avviene l'immatricolazione stessa, e qualora, questa abbia luogo
negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo'  essere
corrisposta nel mese successivo. Il rinnovo del pagamento di tutte le
tasse  fisse,  compresa  quella  per  la  targa di prova, deve essere
eseguito nel mese di gennaio".
   "Art. 3. - Per i veicoli ed autoscafi per i quali, ai termini  del
dereto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
nella  legge  28  febbraio  1983, n. 53, e' consentita l'interruzione
dell'obbligo del pagamento  delle  tasse,  i  tributi  dovuti  devono
essere  corrisposti,  nel  mese  in  cui  avviene  l'annotazione  del
riacquisto  del  possesso  o  della  disponibilita'  del  veicoli   o
autoscafo  o  la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro
commercio, per i periodi fissi indicati all'art.  1,  a  seconda  del
tipo  di  veicoli.  La  decorrenza di tali periodi va determinata con
riferimento al periodo fisso nel quale cade il mese in cui  e'  stata
eseguita l'annotazione predetta.
   Restano in vigore tutte le norme non incompatibili con il presente
decreto,   che   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana".
   (e)  L'art.  8  del  D.L.  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, istituisce,  per
le  autovetture  e  per gli autoveicoli per il trasporto promoscuo di
persone e di case  azionati  con  motore  diesel,  oltre  alla  tassa
indicata  nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356,
e all'addizionale di cui alla legge  24  luglio  1961,  n.  729,  una
sovrattassa annuale a favore dello Stato.
   (f) La legge 21 luglio 1984, n. 362, istituisce una tassa speciale
per  le  autovetture  e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti  e  con  gas
metano.
   (g)  Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n.
51, recante: "Modificazioni ed integrazioni alla  legge  11  febbraio
1971,  n.  50,  recante  norme  sulla  navigazione  da diporto", come
sostituito dall'art.  13  della  legge  5  maggio  1989,  n.  171,  e
successivamente  dall'art.  8  del  D.L.  13  maggio  1991,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,  e
da ultimo dal presente articolo:
   "Art.  17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a
vela con motore ausiliario) da diporto  nazionali  sono  soggetti  al
pagamento della tassa di stazionamento.
   2.  La  tassa  di stazionamento per le unita' da diporto di cui al
comma 1 e' stabilita nei seguenti importi:
 a) Natanti:
 
     1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto,
escluso il bompresso, per ogni centimetro               L.        400
     2) per ogni centimetro eccedente metri quattro
e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso
bompresso                                               L.        600
     3) per ogni centimetro eccedente i metri sei,
 escluso il bompresso                                   L.        800
 b) imbarcazioni:
    1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro                          L.      1.500
    2) per ogni centimetro eccedente i metri otto
e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il
bompresso                                               L.      4.000
   3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri
e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il
bompresso"                                              L.      6.000
   4) per ogni centimetro eccedente metri diciotto,
escluso il bompresso                                    L.      8.000
 c) navi:
   1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza
lorda                                                   L. 30.000.000
   2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda   L. 40.000.000
   2-bis. La tassa di stazionamento non si  applica  agli  apparecchi
obbligatori  di  salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche'
questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave  al  cui
servizio sono posti.
   2-ter.  Gli  importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del
30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci  e  quindici
anni   dalla  prima  immatricolazione,  dovunque  avvenuta,  o  dalla
costruzione  qualora  l'immatricolazione  non  risulti  eseguita:  in
quest'ultimo  caso  i  periodi  anzidetti decorrono dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione.
   2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni
da diporto  possedute  ed  utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di
volontariato  esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto
soccorso.
   2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del
50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino  ad  8
metri,  utilizzati,  esclusivamente  dai  proprietari residenti, come
propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle  isole
minori.   La   stessa   misura   ridotta  si  applica  alle  medesime
imbarcazioni e natanti  utilizzati,  esclusivamente  dai  proprietari
residenti, nei comuni della Laguna di Venezia.
   3.  Per  le  unita'  a  vela  con  motore  ausiliario  la tassa di
stazionamento calcolata come  previsto  al  comma  2  e'ridotta  alla
meta'.
   4.  Le  modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono
stabilite con decreto del Ministro della marina  mercantile,  emanato
di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
   5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta
una  sovrattassa pari a triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento
del tributo evaso.
   6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi
da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i  natanti
con un minimo di quattro mesi".
   (h)   Si  riporta  l'art.  63  della  tariffa  delle  tasse  sulle
concessioni governative di cui al D.P.R. n. 641/1972, come sostituito
con D.M. 20 agosto 1992:
   "Art. 63. - 1. Certificato di immatricolazione
degli aeromobili nel Registro nazionale aeronautico
(art. 755 del codice della navigazione):
   Ammontare della tassa                                L.    250.000
   2. Attestazione dell'iscrizione nel registro
matricolare degli alianti libratori (art. 755
del codice della navigazione):
   Ammontare della tassa                                L.     70.000
   3. Certificato di navigabilita' degli aeromobili
e certificato di collaudo degli alianti libratori
(art. 764 del codice della navigazione):
   Ammontare della tassa                                L.     70.000
   4. Licenza per l'esercizio dell'attivita' di
pilota, di navigatore o di tecnico di volo (art.
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 565): tassa di rilascio e annuale:
   Ammontare della tassa                                L.    120.000
   (i) L'art. 1 del regolamento dello  stato  giuridico  della  gente
dell'aria,  approvato  con  D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411, precisa
che la gente dell'aria comprende le persone che prestano un'attivita'
professionale a servizio della navigazione aerea  e  delle  industrie
aeronautiche. Il titolo III (articoli da 9 a 29) dispone l'iscrizione
della gente dell'aria.
   (l)  Si  riporta  l'art. 29 della citata tariffa delle tasse sulle
concessioni  governative,  annessa  al  D.P.R.  n.   641/1972,   come
sostituita  con  D.M.  20  agosto  1992  e  modificata  dal  presente
articolo:
 
   Art. 29. - 1. Autorizzazione all'esercizio di
case di gioco: tassa di rilascio e per ogni anno
di validita':
   Ammontare della tassa                                L.800.000.000
   2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche
per biliardi o per altri giochi leciti (art. 86
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):
    Ammontare della tassa                               "     350.000
   Nota: 1. La tassa di cui al comma 1 si riferisce ad autorizzazioni
date tanto con legge quanto con atto amministrativo; essa  e'  dovuta
dall'ente  titolare  della casa da gioco anche quando non la gestisce
direttamente.
   2. La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o  gli
altri  apparecchi  da gioco o da divertimento sono siti nei locali di
altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire  50.000  quando  i
biliardi  e gli altri apparecchi installati non superano il numero di
cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un  masimo
di dieci".
   (m) Si riporta il testo dell'art. 41 del regolamento in materia di
licenze,  attestati  e  abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art.
731 del codice della navigazione, approvato con  D.P.R.  18  novembre
1988, n. 566, come modificato dal presente articolo:
   "Art.  41 (Attivita' di volo svolta all'estero). - 1.  L'attivita'
di volo svolta all'estero e'  riconosciuta  con  i  medesimi  criteri
stabiliti dal presente regolamento per quella svolta in Italia.
   2.   L'attivita'   aeroscolastica   e  l'addestramento  effettuati
all'estero possono essere resi validi, in quanto ritenuti conformi ai
programmi ministeriali,  ai  fini  del  conseguimento  di  licenze  e
abilitazioni previste dal presente regolamento.
   3.   Le  firme  sugli  atti  e  documenti  rilasciati  all'estero,
attestanti  le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma   2,   sono
legalizzate,   ove   prescritto,   dalle   competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane. La legalizzazione non e' richiesta
per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della  Comunita'
economica europea".
   (n)  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, racante: "Misure  urgenti  per  la  finanza  pubblica",
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 243:
"1. L'importo di ciascuna delle imposte  di  registro,  ipotecaria  e
catastale,  stabilito  in  misura  fissa  dalle  disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
elevato del 50 per cento".
   (o) Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 8  del  D.L.
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14  novembre  1992,  n.  438,  recante  misure  urgenti in materia di
previdenza, di sanita' e di pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni
fiscali:
   "4.  Per  ciascuno  dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
di stazionamento di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio  1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202.  L'importo  dovuto  e'  ridotto del 45% se l'immatricolazione e'
avvenuta   anteriormente   al   1   gennaio   1977,   del   30%    se
l'immatricolazione  e'  avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31
dicembre 1982, e  del  15%  se  l'immatricolazione  e'  avvenuta  nel
periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.
   4-bis.  Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma
1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di  tre  volte  la
tassa  di stazionamento di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991,  n.  202.  L'importo  dovuto  e'  ridotto  del  45 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio  1977,  del
30  per  cento  se  l'immatricolazione  e' avvenuta nel periodo dal 1
gennaio  1977  al  31  dicembre  1982,  e  del  15   per   cento   se
l'immatricolazione  e'  avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31
dicembre 1987".