Art. 65 Altre attivita' presso terzi 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o piu' impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attivita' disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, e' tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entita' complessiva del rischio. 2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti, le azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attivita' da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.