Art. 65 
                    Altre attivita' presso terzi 
  1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di
lavoro  per  conto  del  quale  lavoratori  subordinati  o  ad   essi
equiparati prestano la propria opera  presso  uno  o  piu'  impianti,
stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono  svolte
attivita' disciplinate dal presente decreto tali da comportare per  i
lavoratori anzidetti la classificazione  di  lavoratori  esposti,  e'
tenuto  ad  assicurare  la  tutela  dei  lavoratori  dai  rischi   da
radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente capo  ed
alle disposizioni emanate  in  applicazione  di  esso,  in  relazione
all'entita' complessiva del rischio. 
  2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi  esercenti,  le
azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto  di
quanto disposto al comma 1, anche ai  fini  del  coordinamento  delle
misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei  terzi  esercenti
stessi, derivanti dalle  disposizioni  del  presente  capo,  per  gli
aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con  la
natura  dell'attivita'  da  essi  svolta  e  dell'intervento  che   i
lavoratori sono chiamati a compiere.