Art. 65
     (Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione)
1.  Il  primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente:
      "I titolari di permesso di prospezione, di permesso di  ricerca
      o  di  concessione  di  coltivazione  per idrocarburi liquidi e
      gassosi nonche' per  fluidi  geotermici  o  gas  diversi  dagli
      idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a
      200  m  di  profondita' sono tenuti ad inviare all'autorita' di
      vigilanza competente, per l'autorizzazione  alla  perforazione,
      il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso
      di ricevimento."
2.  L'articolo  72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 72
      1. Una tabella indicante la portata  nominale  della  torre  di
      perforazione deve essere apposta sul piano sonda. Nel documento
      di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti
      necessari  affinche'  l'operatore all'argano possa conoscere in
      ogni momento il tiro massimo applicabile.
      2. Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione
      dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, piani  e  luoghi
      strutturalmente  particolari  della  torre di perforazione, che
      garantiscano una protezione efficace in tutte le condizioni  di
      lavoro.
      3.  In  particolare,  il  piano  sonda deve essere protetto con
      balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sul parco tubi
      e in corrispondenza degli scivoli  di  emergenza,  dove  devono
      essere apposte protezioni amovibili a seconda delle esigenze di
      lavoro.
      4. L'impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la
      pronta  discesa del pontista in condizioni di sicurezza in caso
      di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono
      essere frapposti ostacoli lungo il percorso del  cavo  fino  al
      punto  d'arrivo,  che deve essere tenuto sgombro da materiali o
      altro.
      5. Le misure di prevenzione di cui  ai  commi  precedenti  sono
      riportate nel documento di sicurezza e di salute.
      6.   La   torre   di   perforazione   deve   essere   collegata
      elettricamente a terra.