Art. 65. Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.