Art. 65 
 
 
Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e  le
                         discipline sportive 
 
  1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti commi: 
  «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per  disabili  hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 
  1-ter. Il riconoscimento della personalita'  giuridica  di  diritto
privato alle federazioni sportive  nazionali  e  discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva  attivita'  sportiva  per  disabili  e'
concesso a norma del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento,  ai  fini  sportivi,  da
parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico». 
  2. Agli  organismi  di  cui  al  presente  articolo  continuano  ad
applicarsi le misure di contenimento  della  spesa  previste  per  le
amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 2 della legge 15 luglio 2003, n.  189
          (Norme per la promozione della pratica dello sport da parte
          delle  persone   disabili),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 luglio 2003, n.  171,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Compiti  della  Federazione  italiana  sport
          disabili quale Comitato italiano paraolimpico. 
              1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, individua, con proprio  decreto  di  natura  non
          regolamentare,  le  attivita'  della  FISD  quale  Comitato
          italiano paraolimpico, per l'organizzazione e  la  gestione
          delle attivita' sportive praticate dalle  persone  disabili
          in  armonia,   per   l'attivita'   paraolimpica,   con   le
          deliberazioni  e  gli  indirizzi   emanati   dal   Comitato
          internazionale paraolimpico. 
              1-bis.  Le  federazioni   sportive   nazionali   e   le
          discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita'
          sportiva per disabili  hanno  natura  di  associazione  con
          personalita' giuridica di diritto privato. 
              1-ter. Il riconoscimento della  personalita'  giuridica
          di diritto privato alle federazioni  sportive  nazionali  e
          discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita'
          sportiva per disabili e' concesso a norma del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo
          riconoscimento, ai fini sportivi, da  parte  del  Consiglio
          nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio
          2000,  n.   361   (Regolamento   recante   norme   per   la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (n.  17
          dell'allegato 1 della legge  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
          286.