Art. 65 Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive 1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico». 2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189 (Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico. 1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.". Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.