(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 65)
 
                               Art. 65 
 
       (Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero) 
 
 
  1. La omessa o apparente motivazione dei  provvedimenti  istruttori
del pubblico  ministero  ovvero  l'audizione  assunta  in  violazione
dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita'  dell'atto
istruttorio e delle operazioni conseguenti.