Art. 65 
 
 
               Analisi chimico-fisica e organolettica 
 
  1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG  e  DOC,  prima  di
procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica  a  cui
devono essere sottoposte le relative partite da parte del  competente
organismo   di   controllo   comporta    l'esecuzione    dell'analisi
chimico-fisica e organolettica che  attesti  la  corrispondenza  alle
caratteristiche  previste  dai  rispettivi   disciplinari,   con   le
modalita' stabilite nel presente articolo. La  positiva  attestazione
e' condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha  validita'
di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni  per  i  vini  a
DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi. 
  2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini
a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla
vigente normativa dell'Unione europea e quelli  caratteristici  della
DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare  di
produzione. 
  3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite  commissioni  di
degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  indicate   dal   competente
organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC. 
  4. Presso il comitato  di  cui  all'articolo  40  e'  istituita  la
commissione di appello, incaricata della revisione  delle  risultanze
degli esami organolettici effettuati  dalle  commissioni  di  cui  al
comma 3. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite  le  procedure  e  le
modalita', mediante i servizi del SIAN, per: 
    a) l'esecuzione degli esami analitici  e  organolettici  mediante
controlli sistematici per i vini a DOCG; 
    b) l'esecuzione  degli  esami  organolettici  mediante  controlli
sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a
10.000 ettolitri e mediante controlli  a  campione  per  le  DOC  con
produzione annuale  certificata  inferiore  a  10.000  ettolitri.  Le
singole DOC con produzione annuale  certificata  inferiore  a  10.000
ettolitri possono optare per esami organolettici  mediante  controlli
sistematici; 
    c)  l'esecuzione  degli  esami  analitici  mediante  controlli  a
campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC  e  IGT.  Le
singole DOC possono optare per  esami  analitici  mediante  controlli
sistematici; 
    d) le operazioni di prelievo dei campioni; 
    e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a  DO
e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato; 
    f) la definizione dei  limiti  di  tolleranza  consentiti  tra  i
parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della  lettera  e)  e  i
parametri chimico-fisici riscontrati successivamente  nella  fase  di
controllo e vigilanza. 
  6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite  le
modalita'   per   la   determinazione   dell'analisi    complementare
dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti
i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione  di
cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4. 
  7. I costi per il funzionamento delle commissioni di  degustazione,
ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami  organolettici
di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono
l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalita' di  pagamento  al
competente organismo di controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG  o
DOC nel prospetto tariffario predisposto dal  medesimo  organismo  di
controllo e approvato dal  Ministero  contestualmente  al  piano  dei
controlli, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 64. 
  8. Con il decreto del Ministro di cui  al  comma  5  sono  altresi'
stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato,  dei
campioni di vini denominati con la DOP o l'IGP pronti per il  consumo
e detenuti  per  la  vendita  oppure  gia'  posti  in  commercio,  le
procedure e le modalita' per: 
    a)  il  prelevamento  dei   campioni   da   destinare   all'esame
organolettico; 
    b)   l'individuazione   degli   organismi   da   incaricare   per
l'esecuzione dell'esame organolettico sia di  prima  che  di  seconda
istanza; 
    c) l'esecuzione dell'esame organolettico; 
    d)  l'ammontare  degli  importi   e   il   pagamento   dell'esame
organolettico all'organismo di controllo  nel  caso  in  cui  l'esito
dell'analisi sia sfavorevole alla parte.