(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 64)
                              Art. 64. 
    Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo 
 
    1. Le amministrazioni  rendono  annualmente  disponibili  per  la
contrattazione integrativa  tutte  le  risorse  confluite  nel  Fondo
risorse decentrate,  al  netto  delle  risorse  gia'  destinate  agli
incarichi al personale  della  categoria  D  relative  all'annualita'
precedente ed alla indennita' di cui al comma 5. 
    2. Le risorse disponibili per la  contrattazione  integrativa  ai
sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: 
      a) premi correlati alla performance organizzativa; 
      b) premi correlati alla performance individuale; 
      c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro del personale
delle categorie B, C e D, in particolare: ad obiettive situazioni  di
disagio, rischio,  al  lavoro  in  turno,  a  particolari  o  gravose
articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita'; 
      d)  indennita'  correlate   allo   svolgimento   di   attivita'
implicanti  particolari  responsabilita',  per  il  personale   delle
categorie B, C e D, secondo la disciplina di cui all'art. 91 del CCNL
del 16 ottobre 2008; 
      e)  progressioni  economiche,   secondo   la   disciplina   dei
precedenti CCNL e conseguente copertura  dei  relativi  differenziali
retributivi  con  risorse  certe  e  stabili,  ivi  compresi   quelli
derivanti dall'applicazione del comma 4; 
      f) misure di welfare integrativo in favore del personale  delle
categorie B, C e D secondo la disciplina di cui all'art. 67; 
      g) compensi riconosciuti al personale delle categorie B, C e  D
ai sensi delle diposizioni di legge di  cui  all'art.  63,  comma  3,
lettera c). 
    3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 2, lettere a),  b),  c)  la  parte  prevalente  delle
risorse di cui all'art. 63, comma 3, con esclusione delle lettere c),
f) e, specificamente, ai premi di cui al comma 2, lettera  a)  almeno
il 30% di tali risorse. 
    4.  Il  personale  delle  Aziende  Ospedaliere  Universitarie  di
categoria  B,  C  o  D  che  torni  a  prestare  servizio  presso  le
Universita', per  effetto  di  trasferimento  d'ufficio  disposto  da
queste ultime,  conserva  la  posizione  economica  acquisita  presso
l'Azienda, con onere a carico del Fondo di cui al presente articolo. 
    5. Resta confermata l'indennita' di cui all'art. 41, comma 4, del
CCNL Universita' del 27 gennaio 2005 con finanziamento a  carico  del
Fondo di cui al presente articolo. 
    6. Si confermano  altresi'  le  previsioni  di  cui  al  comma  5
dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.