Art. 65 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e'  riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati  di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019. 
  3. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto  legislativo  n.  82  del
2005,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  e'  adottato  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. La realizzazione dell'indice di cui  all'articolo  6-quater  del
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente  decreto,
e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto. AgID cessa  la  gestione  del  predetto  elenco  al
completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo  6-quater,  comma  3,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal  presente
decreto. 
  5. In sede di prima applicazione dell'articolo 6-quater,  comma  2,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese  e
ai professionisti che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi,  tramite  l'indirizzo
di cui all'articolo 6-bis del suddetto decreto,  l'inserimento  dello
stesso  indirizzo  nell'elenco  di  cui  all'articolo  6-quater   del
medesimo decreto. Entro trenta giorni l'interessato  puo'  comunicare
il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso. 
  6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01,  e'  riconosciuto  a
decorrere dalla data di attivazione  del  punto  di  accesso  di  cui
all'articolo 64-bis. 
  7. L'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato
a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  8. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  n.  82  del  2005,
come modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino
all'adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni
dell'articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione
previgente all'entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 179 e  dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all'entrata
in vigore del presente decreto. 
  9. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come introdotto dal presente  decreto,  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Le regole  tecniche  emanate  ai  sensi  dell'articolo  71  del
decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  nel  testo  vigente   prima
dell'entrata in vigore del presente decreto,  restano  efficaci  fino
all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle  Linee  guida  di
cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 65: 
              - Per il testo dell'articolo 5 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'articolo 6. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 8. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  48  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  abrogato  dal  presente
          decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate
          con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 
              2. La trasmissione del documento  informatico  per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
              3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono
          opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, ed alle relative regole  tecniche,  ovvero  conformi
          alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.». 
              - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'articolo 28. 
              - Per il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'articolo 63.