Art. 66 Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi 1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta d'identita' elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi: a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. 5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego. 7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Note all'art. 66: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1967, n. 245, reca "Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.".