Art. 66.
               (Sostegno della filiera agroalimentare)

   1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione  di filiera del sistema
agricolo   e   agroalimentare   e   il  rafforzamento  dei  distretti
agroalimentari   nelle   aree  sottoutilizzate,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  nel rispetto della programmazione
regionale,  promuove,  nel limite finanziario complessivo fissato con
deliberazione  del  CIPE  in  attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente  legge,  contratti  di filiera a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati
alla  realizzazione  di  programmi  di  investimenti aventi carattere
interprofessionale,  in  coerenza  con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura.
   2.  I  criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative  di  cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   3.  Al  fine  di  facilitare  l'accesso al mercato dei capitali da
parte  delle  imprese  agricole  e  agroalimentari,  con  decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' istituito un regime di
aiuti  conformemente  a quanto disposto dagli orientamenti comunitari
in   materia   di   aiuti  di  Stato  in  agricoltura  nonche'  dalla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03
del  23  maggio  2001,  recante aiuti di Stato e capitale di rischio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del
21  agosto  2001.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma e'
autorizzata  la  spesa  di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.