Art. 66 Molteplicita' di datori di lavoro 1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per piu' datori di lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.