Art. 66 
                  Molteplicita' di datori di lavoro 
  1. Nel caso di lavoratori i  quali  svolgono  per  piu'  datori  di
lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni  ionizzanti,
ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori  di
lavoro  ed  ai  lavoratori,  e  a  fornire   quando   richiesto,   le
informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle  norme
del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.