Art. 66 (Controllo dei pozzi) 1. Il titolare valuta la possibilita' del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonche', le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare puo' prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche gia' note quando egli esclude la possibilita' di eruzioni. 2. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Art. 82 1. Il titolare prevede: a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative; b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del personale incaricato di attuare le procedure; c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalita' di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare. 2. Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne da' immediata comunicazione all'autorita' di protezione civile e all'autorita' di vigilanza. L'autorita' di protezione civile provvede al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumita', avvalendosi dell'autorita' di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo.". 3. L'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Art. 83 1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. 2. Per le attivita' di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistema a ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonche' le relative modalita' di azionamento. 3. I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogo opportuno stabilito dal titolare. 4. Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra. 5. L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata anche all'impianto elettrico di emergenza, ove esistente.". 4. L'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Art. 85 1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e le relative linee devono essere sottoposte a prove di tenuta dopo la loro installazione secondo modalita' stabilite dal titolare. I risultati sono annotati sul giornale di sonda. 2. Le attrezzature di cui al comma 1 sono sottoposte a periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lo stato di usura e deterioramento. 3. In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della messa in posto in ogni nuovo luogo di lavoro. Gli esiti sono annotati nel giornale di sonda.".