Art. 66
                        (Controllo dei pozzi)
1.  Il  titolare  valuta  la possibilita' del verificarsi di eruzioni
   durante la perforazione  e  adotta  le  adeguate  attrezzature  di
   sicurezza  per  prevenire  tale  rischio,  stabilendo le misure di
   controllo del fango, nonche', le misure di emergenza  in  caso  di
   eruzione;  tali  attrezzature  devono  consentire  la chiusura del
   pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare puo' prevedere nel
   DSS  l'uso  parziale  o  il  non  impiego  delle  attrezzature  di
   sicurezza  nei  soli  casi  di perforazioni intese allo sviluppo e
   alla coltivazione  di  giacimenti  di  caratteristiche  gia'  note
   quando egli esclude la possibilita' di eruzioni.
2.  L'articolo  82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 82
      1. Il titolare prevede:
      a) le misure  di  controllo  del  fango  e  a  testa  pozzo  in
      riferimento alle diverse situazioni operative;
      b)  i  provvedimenti  di  sicurezza  in  caso  di comportamenti
      anomali del pozzo, con l'indicazione del  personale  incaricato
      di attuare le procedure;
      c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di
      fluidi  di  strato  indicando modalita' di intervento, mezzi da
      coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.
      2. Il direttore responsabile in caso di  avvenuta  eruzione  ne
      da'  immediata comunicazione all'autorita' di protezione civile
      e all'autorita' di vigilanza. L'autorita' di protezione  civile
      provvede   al   coordinamento  delle  operazioni  necessarie  a
      fronteggiare  l'evento  con  riferimento  alla   tutela   della
      pubblica  incolumita',  avvalendosi dell'autorita' di vigilanza
      per gli interventi di natura tecnica necessari  alla  messa  in
      sicurezza  del  luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del
      controllo del pozzo.".
3. L'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica  n.  128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 83
      1.  Le  attrezzature  di  sicurezza  contro  le eruzioni libere
      devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura  del
      pozzo in ogni condizione operativa.
      2.  Per  le  attivita'  di  perforazione  per idrocarburi, deve
      essere previsto in particolare il montaggio  di  un  sistema  a
      ganasce  trancianti  con dispositivo di comando doppio, nonche'
      le relative modalita' di azionamento.
      3.  I  comandi,  oltre  che  sul  piano  sonda,  devono  essere
      dislocati lungo  una  delle  vie  di  fuga  o  in  altro  luogo
      opportuno stabilito dal titolare.
      4.  Ciascun  impianto  di perforazione deve essere corredato di
      tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa
      cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le  manovre
      della  batteria  di  aste,  della tubazione di rivestimento, di
      attrezzi o di altri apparecchi, devono essere  disponibili  sul
      piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di
      manovra.
      5.   L'eventuale   linea   elettrica  per  l'azionamento  delle
      attrezzature contro le eruzioni  deve  essere  collegata  anche
      all'impianto elettrico di emergenza, ove esistente.".
4.  L'articolo  85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 85
      1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e  le
      relative  linee devono essere sottoposte a prove di tenuta dopo
      la loro installazione secondo modalita' stabilite dal titolare.
      I risultati sono annotati sul giornale di sonda.
      2. Le  attrezzature  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  a
      periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lo stato di
      usura e deterioramento.
      3. In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della
      messa  in  posto  in ogni nuovo luogo di lavoro. Gli esiti sono
      annotati nel giornale di sonda.".