(Disposizioni transitorie)
    I - Le modalita' ed i tempi di costituzione degli organi e  delle
strutture previsti dal presente  Statuto,  compreso  l'incardinamento
dei docenti, sono deliberati in  apposita  seduta  dal  Consiglio  di
Amministrazione, previo parere del Senato  Accademico,  entro  trenta
giorni dalla data  di  pubblicazione  dello  Statuto  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    II - Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma
5  dell'articolo  29  sui  limiti  del  mandato  del   Direttore   di
Dipartimento, il mandato in corso al momento dell'entrata  in  vigore
dello Statuto non viene computato.