Art. 66 
 
 
                           Reti di impresa 
 
  1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio  nazionale,  con
uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali, il  turismo
e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la  realizzazione  di  progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti  sono  definiti  gli  interventi
oggetto dei  contributi,  finalizzati  alla  messa  a  sistema  degli
strumenti  informativi  di  amministrazione,   di   gestione   e   di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione  e  riqualificazione  del   personale,   alla   promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla  promozione  unitaria  sui
mercati internazionali, in particolare  attraverso  le  attivita'  di
promozione dell'ENIT - Agenzia  Nazionale  del  Turismo,  nonche'  le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel  rispetto  dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato  alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede  ai  compiti
derivanti dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  (( 1-bis. All'articolo 3, comma  5,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n.  106,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «la
delimitazione dei Distretti e' effettuata» sono inserite le seguenti:
«, entro il 31 dicembre 2012,». )) 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse  effettivamente  disponibili  sul  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
allo sviluppo del turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 3, comma 5, del citato  decreto-legge
          n. 70 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              "5. Nei territori di cui al comma 4,  la  delimitazione
          dei Distretti e' effettuata, entro  il  31  dicembre  2012,
          dalle Regioni d'intesa con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza
          di servizi, che e' obbligatoriamente indetta  se  richiesta
          da imprese del settore turistico che operano  nei  medesimi
          territori.  Alla  conferenza   di   servizi   deve   sempre
          partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento
          si intende concluso favorevolmente per gli  interessati  se
          l'amministrazione competente non comunica  all'interessato,
          nel termine di novanta giorni dall'avvio del  procedimento,
          il provvedimento di diniego.".