(( Art. 66 bis 
 
 
      Interventi in favore della sicurezza del turismo montano 
 
  1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale integrativo  per
la sicurezza del turismo in montagna, con una  dotazione  pari  a  un
milione di euro. Al relativo onere  si  provvede,  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto. 
  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3  si  provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. Lo schema del decreto e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui  al  precedente  periodo,  il
decreto puo' essere comunque adottato. 
  3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  provvede,  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma   1,   al
finanziamento, in favore  dei  comuni  montani  e  degli  enti,  come
individuati dal decreto  medesimo,  di  progetti  rientranti  tra  le
seguenti tipologie: 
  a) sviluppo in sicurezza del  turismo  montano  e  degli  sport  di
montagna; 
  b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di
montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in  sicurezza
degli stessi; 
  c)  potenziamento  e   valorizzazione   del   soccorso   alpino   e
speleologico; 
  d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente  attrezzato
e libero. 
  4. Il Club alpino italiano,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale,  puo'  prevedere  progetti  per   la   tutela   e   la
valorizzazione della rete sentieristica e  dei  rifugi  presenti  sul
territorio   nazionale,   da   realizzare   anche   avvalendosi    di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il  Collegio
nazionale dei maestri di sci,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale  in
campo  turistico  e  montano,  possono  prevedere  progetti  per   la
sicurezza e la prevenzione degli  incidenti  in  montagna,  attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di  guida
alpina e di maestro di  sci,  iniziative  a  supporto  della  propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di  attivita'  compatibili  con
l'ambiente montano, nonche' iniziative  rivolte  alla  valorizzazione
delle risorse montane. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 10,  comma  5  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 2828  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".