(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 66)
 
                               Art. 66 
 
               (Atti interruttivi della prescrizione) 
 
 
  1. Con l'invito a dedurre  ai  sensi  dell'articolo  67,  comma  8,
ovvero con formale atto  di  costituzione  in  mora  ai  sensi  degli
articoli 1219 e 2943 del codice civile, il  termine  quinquennale  di
prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta. 
 
 
  2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo  residuo
per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione  quinquennale  si
aggiunge un periodo massimo di due anni; il  termine  complessivo  di
prescrizione non puo' comunque eccedere  i  sette  anni  dall'esordio
dello stesso. 
 
 
  3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo  di  durata
del processo.