Art. 66 
 
Sistema dei controlli per i  vini  senza  DOP  o  IGP  designati  con
  l'annata e il nome delle varieta' di vite 
  1. Ai  sensi  dell'articolo  120,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  con  decreto  del  Ministero  sono
stabilite  le  procedure  e  le  modalita'  per  il  controllo  delle
produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o  con  il
nome della varieta' o delle varieta' di vite. 
 
          Note all'art. 66: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  120  del   citato
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  recante  organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 347: 
              «Art.   120   -    (Indicazioni    facoltative).    11.
          L'etichettatura e la presentazione  dei  prodotti  elencati
          nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15
          e  16,  possono  contenere,  in  particolare,  le  seguenti
          indicazioni facoltative: 
              a) l'annata; 
              b) il nome di una o piu' varieta' di uve da vino; 
              c) per i vini diversi da quelli di  cui  all'art.  119,
          paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore  di
          zucchero; 
              d) per i vini a denominazione di origine protetta  o  a
          indicazione geografica protetta, le  menzioni  tradizionali
          conformemente all'art. 112, lettera b); 
              e) il simbolo dell'Unione che indica  la  denominazione
          di origine protetta o l'indicazione geografica protetta; 
              f) termini che si riferiscono a determinati  metodi  di
          produzione; 
              g) per i vini a denominazione di origine protetta  o  a
          indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unita'
          geografica piu' piccola o piu' grande  della  zona  che  e'
          alla base della denominazione di origine o dell'indicazione
          geografica. 
              2. Fatto salvo l'art. 100, paragrafo  3,  relativamente
          all'impiego  delle  indicazioni  di  cui  al  paragrafo  1,
          lettere a) e b), del presente articolo, per  vini  che  non
          vantano una denominazione di origine protetta o indicazione
          geografica protetta: 
              a)   gli   Stati   membri   introducono    disposizioni
          legislative, regolamentari o amministrative  per  porre  in
          essere procedure di certificazione, di  approvazione  e  di
          controllo   atte   a   garantire   la   veridicita'   delle
          informazioni in questione; 
              b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e  non
          discriminatori e nel rispetto  di  una  concorrenza  leale,
          possono stilare, per i vini ottenuti da varieta' di uve  da
          vino sul loro territorio, elenchi delle varieta' di uve  da
          vino escluse, in particolare se: 
              i) esiste per i consumatori un  rischio  di  confusione
          circa la vera origine del vino in quanto la varieta' di uve
          da  vino  in  questione  e'   parte   integrante   di   una
          denominazione  di  origine  protetta  o  di  un'indicazione
          geografica protetta gia' esistente; 
              ii) i controlli sarebbero antieconomici  in  quanto  la
          varieta' di uva da vino in questione rappresenta una  parte
          molto esigua dei vigneti dello Stato membro; 
              c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno
          luogo ad etichettatura della varieta' di  uve  da  vino,  a
          meno  che  gli  Stati  membri  interessati  non  convengano
          diversamente e assicurino la fattibilita' delle  pertinenti
          procedure di certificazione, approvazione e controllo.».