Art. 66 
 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata  di  109  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di
40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di  9,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di  86  milioni
di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024. 
  2. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni
di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9,  12,  41,  comma  2,  42,
commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e  2  del  presente
articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017,  a  5.150,5
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro  per  l'anno
2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a  3.698,7  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  a  3.765,2  milioni  di
euro per l'anno  2023  e  a  3.736,2  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di  euro  per  l'anno
2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di
euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4  milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede: 
  a) quanto a 1.301,9 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a  5.150,5
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro  per  l'anno
2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; 
  b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di
euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro  per  l'anno  2022,  a  50
milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2026,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  4.  Gli  effetti  migliorativi,  per  l'anno  2017,  derivanti  dal
presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini  di  saldo
netto  da  finanziare  e  3.100  milioni  di  euro  in   termini   di
indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di  economia
e finanza 2017 presentato alle Camere. 
  5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.