Art. 65. Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP: costituzione 1. A decorrere dall'anno 2018, il «Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP», e' costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori. 2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale della categoria EP cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; b) di eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre 2008, ove le stesse siano stanziate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche del personale di categoria EP; d) delle risorse corrispondenti ai differenziali retributivi tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento in quest'ultima, dei cessati dal servizio dell'anno precedente nella categoria EP; e) di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP, con decorrenza 31 dicembre 2018 e a valere dall'annualita' successiva, con destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 66, comma 1, lettera b). 3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50; d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e dei differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera d) del personale della categoria EP cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) delle risorse di cui all'art. 75, comma 8, del CCNL 16 ottobre 2008; f) delle risorse di cui all'art. 87, comma 2, del CCNL 16 ottobre 2008, qualora le stesse siano stanziate dall'amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari. 4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all'art. 63 le amministrazioni devono comunque applicare tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino complessivamente la crescita, tenendo conto di quanto previsto al comma 5. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le universita' statali individuate ai sensi dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo' essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.