Art. 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Nota all'art. 67: - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni): "Art. 57 (Modalita' di espletamento). - 1. Il concorso di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto, ed e' preceduto da pubblicita' secondo la disciplina di cui all'art. 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo e' fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. 2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee e' effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara. 5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. 6. L'idea premiata e' acquisita. in proprieta' dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, puo' essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura e' ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.".