Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, d.P.R. n. 34/2000) 1. L'organico minimo delle SOA e' costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita' direttiva, nell'attivita' di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualita', avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacita' economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivita' di certificazione della qualita'; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA; b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici; c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. 2. Il personale delle SOA nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche' i soggetti che svolgono attivita' in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6. 3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa e' dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'Autorita'. 4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'Autorita'. 5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorita'.