Art. 67 Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo 1. E' istituita la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto. 2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto. 3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo' avviare attivita' di promozione e sviluppo dell'imprenditorialita' nel settore turistico. 4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.