Art. 67 
 
  Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo 
 
  1.  E'  istituita  la  Fondazione  di  Studi  Universitari   e   di
Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di  cui
all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto. 
  2. La Fondazione provvede  alla  progettazione,  predisposizione  e
attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua,
anche   tramite   terzi,   volti   allo   sviluppo   di    competenze
imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con
le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto. 
  3. La Fondazione svolge altresi'  attivita'  di  ricerca  applicata
sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'  avviare  attivita'
di  promozione  e  sviluppo   dell'imprenditorialita'   nel   settore
turistico. 
  4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione  e'  adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo  Sport  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le attivita' di cui ai  precedenti  commi  sono  realizzate  nel
limite di spesa di euro 2 milioni  per  gli  anni  2012/2013/2014,  e
comunque nell'ambito delle  risorse  effettivamente  disponibili  sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al
settore del turismo, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.