(Convenzione - art. 67)
                            Articolo 67. 
 
Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullita' di  un  trattato,
di  porvi  termine,  di  effettuarne  il  ritiro  o  di   sospenderne
                           l'applicazione. 
 
  1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere
fatta per iscritto. 
  2. Qualsiasi atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga
termine o attui il ritiro o la sospensione  dell'applicazione  di  un
trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in  base  alle
disposizioni dei paragrafi  2  e  3  dell'articolo  65,  deve  essere
redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento
non e' firmato dal Capo dello Stato,  dal  Capo  del  Governo  o  dal
Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la
comunicazione puo' essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.