Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine 1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter) , introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 (a), e' sostituita dalla seguente: " c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider- ate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b).". 2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, comma 1, lettera b-bis) , introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu' sostituti di imposta, la ritenuta e' operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma. 3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c- ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter) (a). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima. 4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (d), si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. 5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), nonche' le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (e), per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c). Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. 7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni (f), sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (g); la spesa relativa gravera' sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 (h). 8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (i), non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228 (h). 9. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348 (f), e' sostituito dal seguente: " 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.". 10. All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384 (l), le parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.". 11. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (m), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (n). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi". __________________ (a) Si riporta il testo vigente dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come da ultimo modificato dal presente articolo: "Art. 81 Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione, e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisiste per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente. c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider- ate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte, nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma secondo dell'art. 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80". (b) Si riporta il testo dell'art. 23, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante: "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari": "Art. 23 (Mercati per la negoziazione di contratti a termine). - 1. La CONSOB puo' autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute. 2. La CONSOB, con uno o piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , disciplina l'organizzazione e le modalita' di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 e tenuta presente la struttura dei mercati futures ed options esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresi' contenere: a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonche' per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente; b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati dalla CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilita' e continuita' dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le modalita' e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 9; c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalita' e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1; d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle nogoziazioni e delle relative scadenze; e) la previsione con le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'articolo 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste; f) la previsione che la liquidazione a mezzo stampa di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalita' stabilite anche periodicamente dalla CONSOB con proprie delibere. 3. La data di inizio delle contrattazioni sara' fissata dai regolamenti di cui al comma 2. 4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556". Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437: "1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49; f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 49; g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti a ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; h) ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, tranne gli interessi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)". (c) Si riporta il testo degli articoli 23, primo comma, e 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente), primo comma. - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipenti, con obbligo di rivalsa". "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, terzo comma. - Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualita' di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992". (d) Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori": "Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da societa' finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione. 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7. 4. Gi obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2. 4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1 non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze". (e) Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". (f) Si riporta il testo dell'art. 11 del R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, recante: "Disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali", cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, poi modificato dal presente articolo: "Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico- amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti. 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dell'incarico. 8. La commissione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati". (g) Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni", come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866: "Art. 5. - Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennita'. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18". (h) Si riporta il testo dell'art. 18 del R.D. 10 febbraio 1937, n. 228, recante: "Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle societa' commerciali (revisori dei conti)": Art. 18. - Gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti obbligati al pagamento di un contributo annuo che e' determinato con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, in ragione di una percentuale degli assegni che a ciascuno siano attribuiti per l'esercizio delle funzioni di sindaco di societa' per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni. La percentuale e' stabilita in relazione all'ammontare delle spese necessarie per quanto occorra ai servizi di cui al regio decreto- legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente regio decreto. Essa puo' essere variata con successivi decreti Reali, su proposta dello stesso Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni. Gli iscritti nel ruolo sono responsabili solidalmente con le societa' per il pagamento del contributo, e, in caso di inadempienza, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. L'ammontare del contributo a carico di ciascun iscritto sara' trattenuto, a cura delle societa', sugli assegni dovuti al sindaco e sara' versato, secondo le istruzioni che verranno date dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio di entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente Tesoreria provinciale". (i) Si riporta il testo dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili": "2. Dalla data delle prima pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1, sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed i rimanenti articoli del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228". (l) Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, recante: "Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 3. - I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti". (m) Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 9. Oneri accessori). - Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi". (n) Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: "Art. 12. (Cessioni e prestazioni accessorie) . - Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile ".