Art. 67.
           Disposizioni in materia di imposizione fiscale
                      delle cessioni a termine
  1. All'articolo 81, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter) ,  introdotta  dall'articolo
3,  comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14  novembre  1992,  n.  437  (a),  e'
sostituita dalla seguente:
   "  c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di
valute  estere  ovvero  conseguite  attraverso  altri  contratti  che
assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come
riferimento  per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni
a termine le suddette plusvalenze sono  costituite  dalla  differenza
fra  il  corrispettivo  della  cessione  e quello dell'acquisto della
valuta  ceduta,  se  l'acquisto  e'  contestuale  alla  stipula   del
contratto  a  termine,  e,  negli altri casi, dalla differenza tra il
corrispettivo della cessione e il  valore  della  valuta  ceduta,  al
cambio  a  pronti  vigente alla data della stipula del contratto. Per
gli altri contratti le plusvalenze sono costituite  dalla  differenza
tra  il  valore  a termine della valuta assunto come riferimento e il
corrispettivo  dell'acquisto   della   valuta,   se   l'acquisto   e'
contestuale  alla  stipula  del contratto, e, negli altri casi, dalla
differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta,  al
cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider-
ate  plusvalenze  quelle  conseguite  attraverso contratti uniformi a
termine negoziati nei mercati regolamentati di  cui  all'articolo  23
della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b).".
  2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze
indicati, rispettivamente, all'articolo 41, comma 1, lettera b-bis) ,
introdotta  dall'articolo  2,  comma 1, del predetto decreto-legge n.
378 del 1992, e all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter) , del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917 (a), deve essere operata
dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo  23  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), che
comunque intervengono nella cessione  a  termine,  anche  se  non  in
qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu' sostituti
di  imposta,  la ritenuta e' operata da uno di essi il quale rilascia
copia  della  certificazione  agli   altri   sostituti   di   imposta
intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di
tutti  gli  organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
operanti in qualunque forma.
  3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  (c),  che
comunque  intervengono  negli  altri contratti di cui alla lettera c-
ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (a), operano una ritenuta  a  titolo  d'imposta
nella  misura  del  12,50  per  cento,  con obbligo di rivalsa, sulle
plusvalenze di cui alla citata lettera  c-ter)  (a).  In  assenza  di
corrispettivo  sul  quale  operare  la  ritenuta,  il soggetto che ha
conseguito  la  plusvalenza  deve  versare  al  sostituto   d'imposta
intervenuto  nell'operazione  l'importo  corrispondente all'ammontare
della ritenuta medesima.
  4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto  1990,  n.  227  (d),  si  applicano  anche  ai  contratti che
assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come
riferimento per la determinazione del corrispettivo.
  5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81,  comma  1,  lettera
c-ter)  ,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a),
nonche' le disposizioni di cui  ai  commi  2,  3  e  4  del  presente
articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  6.   Le  ritenute  operate  per  effetto  di  quanto  disposto  nei
precedenti commi 1, 2 e  3  del  presente  articolo,  debbono  essere
versate  con  le  modalita'  e  nei  termini previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni  (e),  per  le  ritenute  alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 26,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c).
Le  ritenute  operate  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione  del  decreto  medesimo,  debbono  essere versate, con le
modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno 15  del  mese
successivo   a  quello  di  pubblicazione  della  predetta  legge  di
conversione nella Gazzetta Ufficiale.
  7.  Ai  componenti  ed  ai  segretari  della  commissione  indicata
nell'articolo  11  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.  517,  e
successive  modificazioni  (f),  sono corrisposti i compensi indicati
nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (g);  la  spesa
relativa  gravera'  sul  capitolo  1095 del bilancio del Ministero di
grazia  e  giustizia,  nei  limiti  delle  somme  affluite  ai  sensi
dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 (h).
  8.   La   disposizione  dell'articolo  28,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (i), non si  applica  all'articolo
18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228 (h).
  9.  Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348
(f), e' sostituito dal seguente:
  " 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere  c),  d),  e),
f),  g)  ed  i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che
siano in possesso dei medesimi requisiti.".
  10. All'articolo 3 della legge 13  agosto  1979,  n.  384  (l),  le
parole  da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su  tratte
nazionali  per  un  importo  annuo massimo corrispondente al costo di
quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma  e  le  singole
residenze   o  localita'  della  circoscrizione  in  cui  sono  stati
eletti.".
  11. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978,  n.  392  (m),  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Gli  oneri  di  cui  al  primo  comma  addebitati  dal locatore al
conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni  accessorie
a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (n).
  La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi
accessori   al   contratto   di  locazione  forniti  siano  per  loro
particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita'
imprenditoriale del locatore e configurino  oggetto  di  un  autonomo
contratto di prestazione dei servizi stessi".
__________________
   (a) Si riporta il testo vigente dell'art. 81 del testo unico delle
imposte  sui  redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come da ultimo modificato dal presente articolo:
   "Art. 81 Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non  sono
conseguiti   nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di  imprese
commerciali o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
     a)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  lottizzazione  di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e  la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
     b)  le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,
esclusi  quelli  acquisiti  per  successione o donazione, e le unita'
immobiliari urbane che per la maggior parte  del  periodo  intercorso
tra  l'acquisto  o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,  nonche',  in
ogni  caso,  le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
     c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo  oneroso
di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisiste per successione,
superiori  al  2,  al 5 o al 15 per cento del capitale della societa'
secondo che si tratti di azioni  ammesse  alla  borsa  o  al  mercato
ristretto,  di  altre  azioni  o  di partecipazioni non azionarie. La
percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
le  cessioni  effettuate  nel  corso  di  dodici  mesi  ancorche' nei
confronti di soggetti diversi; si considerano  cedute  per  prime  le
partecipazioni acquisite in data piu' recente;
     c-bis)  le  plusvalenze  diverse  da  quelle imponibili ai sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
azioni,  quote  rappresentative  del  capitale  o del patrimonio e di
altre    partecipazioni    analoghe,    nonche'    dei    certificati
rappresentativi  di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed
altri organismi nazionali ed esteri,  di  obbligazioni  convertibili,
diritti  di  opzione  e  ogni  altro diritto, che non abbia natura di
interesse, connesso ai  predetti  rapporti,  ancorche'  derivanti  da
operazioni  a  premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si
tiene conto delle plusvalenze  realizzate  se  il  periodo  di  tempo
intercorso  tra  la  data  dell'acquisto  o  della sottoscrizione per
ammontare superiore a quello  spettante  in  virtu'  del  diritto  di
opzione  e  la  data  della cessione e' superiore a quindici anni; si
considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu'
recente.
     c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine  di
valute  estere  ovvero  conseguite  attraverso  altri  contratti  che
assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come
riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le  cessioni
a  termine  le  suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza
fra il corrispettivo della  cessione  e  quello  dell'acquisto  della
valuta   ceduta,  se  l'acquisto  e'  contestuale  alla  stipula  del
contratto a termine, e, negli altri casi,  dalla  differenza  tra  il
corrispettivo  della  cessione  e  il  valore della valuta ceduta, al
cambio a pronti vigente alla data della stipula  del  contratto.  Per
gli  altri  contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza
tra il valore a termine della valuta assunto come  riferimento  e  il
corrispettivo   dell'acquisto   della   valuta,   se   l'acquisto  e'
contestuale alla stipula del contratto, e, negli  altri  casi,  dalla
differenza  tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al
cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider-
ate plusvalenze quelle conseguite  attraverso  contratti  uniformi  a
termine  negoziati  nei  mercati regolamentati di cui all'articolo 23
della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
     d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi
e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti  da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte,  nonche'  quelli  attribuiti in
riconoscimento  di  particolari  meriti  artistici,   scientifici   o
sociali;
     e)   i   redditi   di   natura   fondiaria   non   determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto  per  usi
non agricoli;
     f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
     g)  i  redditi  derivanti  dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno, di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule  e
informazioni  relativi  ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto  della  lettera  b)  del
comma secondo dell'art. 49;
     h)  i  redditi  derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto,  locazione,  noleggio  o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore    non    si   considerano   fatti   nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale,  le
plusvalenze  realizzate  concorrono  a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
     i) i redditi derivanti da attivita' commerciali  non  esercitate
abitualmente;
     l)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi  di  fare,  non
fare o permettere;
     m)  le  indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa,
percepiti   da   soggetti    che    svolgono    attivita'    sportiva
dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80".
   (b)  Si riporta il testo dell'art. 23, della legge 2 gennaio 1991,
n.  1,  recante:  "Disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari":
   "Art.  23 (Mercati per la negoziazione di contratti a termine).  -
1. La CONSOB puo' autorizzare, nell'ambito  delle  borse  valori,  le
negoziazioni  di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari
collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi
di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad  oggetto  indici
su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.
   2.  La  CONSOB,  con  uno  o  piu' regolamenti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale , disciplina l'organizzazione e  le  modalita'  di
svolgimento  delle  negoziazioni  dei  contratti  a termine di cui al
comma 1, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  21  e  tenuta
presente  la  struttura  dei  mercati  futures ed options esteri, con
particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti
dovranno altresi' contenere:
     a)  la  previsione  che  le  aziende  ed  istituti  di   credito
autorizzati   ai  sensi  della  presente  legge  possano  partecipare
direttamente alle negoziazioni per movimentare le  proprie  posizioni
sui  contratti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  effettuare ogni
operazione sugli stessi contratti relativi ai  valori  mobiliari  che
sono autorizzate a negoziare direttamente;
     b)  la previsione che operatori specializzati, autorizzati dalla
CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui  all'articolo
3,  comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in
nome e per conto  proprio,  allo  scopo  di  garantire  una  maggiore
stabilita'  e  continuita'  dei  prezzi;  a tal fine sono stabiliti i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le modalita'  e
i  limiti  della  partecipazione  alle negoziazioni da parte di detti
operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le  norme  di
cui agli articoli 3 e 9;
     c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento
del  mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle
modalita'  e  dei  limiti  di  partecipazione  dei  fondi  comuni  di
investimento  mobiliare  di  cui alla citata legge n. 77 del 1983, al
mercato di cui al comma 1;
     d) la determinazione dei contratti a termine di cui al  comma  1
ammessi alle nogoziazioni e delle relative scadenze;
     e)  la  previsione  con  le  negoziazioni  siano  effettuate sul
mercato di cui all'articolo  20,  comma  2,  e  con  l'ausilio  delle
strutture informatiche e telematiche ivi previste;
     f)   la  previsione  che  la  liquidazione  a  mezzo  stampa  di
compensazione dei contratti a termine  di  cui  al  comma  1  avvenga
esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia
di  cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite
dal  deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le
modalita' stabilite anche periodicamente  dalla  CONSOB  con  proprie
delibere.
   3.  La  data  di  inizio  delle  contrattazioni  sara' fissata dai
regolamenti di cui al comma 2.
   4. Ai contratti indicati nel comma 1  non  si  applica  l'articolo
1933 del codice civile.
   5.  Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di
cui al comma 1 relativi a titoli di Stato,  il  Ministro  del  tesoro
provvede  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1987, n. 556".
   Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, del citato testo  unico
delle  imposte  sui redditi, cosi' come modificato dall'art. 2, comma
1, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 437:
   "1. Sono redditi di capitale:
     a) gli interessi  e  gli  altri  proventi  derivanti  da  mutui,
depositi  e  conti  correnti,  compresa  la  differenza  tra la somma
percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
     b) gli interessi e  gli  altri  proventi  delle  obbligazioni  e
titoli  similari  e  degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli
similari, compresa la differenza tra la somma percepita o  il  valore
normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;
     b-bis)   i  proventi  derivanti  dalle  cessioni  a  termine  di
obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza
tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se
l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto  a  termine,  e,
negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della
cessione  e  il  valore di mercato del titolo alla data della stipula
del contratto a termine.  Per  le  obbligazioni  da  chiunque  emesse
all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto
a  termine.  Il  valore di mercato deve essere documentato a cura del
venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al
25 per cento su base annua applicato al corrispettivo  globale  della
cessione.  Dal  corrispettivo  globale  della  cessione si deducono i
redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti  alla
ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
     c)  le  rendite  perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
     d) i  compensi  per  prestazioni  di  fideiussione  o  di  altra
garanzia;
     e)  gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,  salvo  il
disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49;
     f)   gli  utili  derivanti  dai  contratti  di  associazione  in
partecipazione e dai contratti indicati  nel  primo  comma  dell'art.
2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita
o  il  valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il
valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c)
del comma 2 dell'art. 49;
     g)  gli  utili  corrisposti  ai  mandanti o fiducianti a ai loro
aventi causa dalle societa' o dagli enti che  hanno  per  oggetto  la
gestione,  nell'interesse  collettivo  di  pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati  da
terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza
tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;
     h) ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego
di  capitale,  tranne  gli  interessi diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b)".
   (c) Si riporta il testo degli articoli  23,  primo  comma,  e  26,
terzo   comma,   del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  recante
disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi:
   "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente), primo comma.
- Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre
1973,  n.  598,  le societa' e associazioni indicate nell'art.  5 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e le persone fisiche che  esercitano
imprese  commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese
agricole, i  quali  corrispondono  compensi  e  altre  somme  di  cui
all'art.   46   dello   stesso  decreto  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente, devono operare all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  a
titolo  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipenti, con obbligo di rivalsa".
   "Art. 26 (Ritenute sugli interessi  e  sui  redditi  di  capitale,
terzo  comma.  -  Se  gli  interessi, premi ed altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma,
e con l'aliquota del 30 per cento  sui  redditi  di  cui  al  secondo
comma.  Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la
differenza tra la somma corrisposta ai  possessori  dei  titoli  alla
scadenza  e  il  prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata
dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23  che  intervengono
nella   riscossione  degli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  nei
confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo
comma dell'art.  23  comunque  intervengono,  anche  in  qualita'  di
acquirenti,  nelle  cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi
da soggetti non residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta
alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli
interessi, premi  ed  altri  frutti  riconosciuti  al  venditore  nel
corrispettivo,  sia  in  modo esplicito che implicito, e di cio' deve
contestualmente    essere    rilasciata    apposita    certificazione
all'interessato.  Il  venditore  o  il  possessore  del titolo devono
rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il
periodo di possesso. La ritenuta non deve essere  operata  quando  il
beneficiario  documenta,  mediante  atto  notorio o certificazione di
esso sostitutiva, la sua qualita' di  soggetto  non  residente  e  il
relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente
comma  si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31  del  D.P.R.  29
settembre  1973  n.  601,  e di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".
   (d) Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 28  giugno  1990,  n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, recante: "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti  da
e per l'estero di denaro, titoli e valori":
   "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le aziende
di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono
mantenere  evidenza,  anche  mediante  rilevazione  elettronica,  dei
trasferimenti  da  o  verso  l'estero  di  denaro,  titoli  o  valori
mobiliari,  di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche
attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore  di  persone
fisiche,  enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, residenti in
Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione  o
la  ragione  sociale,  il  domicilio,  il codice fiscale del soggetto
residente in Italia per conto o a favore del quale e'  effettuato  il
trasferimento,   nonche'   la   data,   la   causale,  l'importo  del
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi  degli  eventuali
conti di destinazione.
   2.   Analoghe   evidenze   devono  essere  mantenute  da  societa'
finanziarie  e  fiduciarie  e  da  intermediari,  diversi  da  quelli
indicati  al  comma  1,  che  per ragioni professionali effettuano il
trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.
   3. Le evidenze di cui ai commi  1  e  2  devono  essere  tenute  a
disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni  e
trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di
cui all'articolo 7.
   4.  Gi  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  si  applicano
altresi'  per  gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari
esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti
di cui all'articolo 5  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  residenti  in  Italia, e nei quali comunque intervengono le
aziende di credito, gli istituti di  credito  speciale  e  gli  altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
   4-bis.  Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per  conto  dei  soggetti  indicati  nell'articolo  4,  comma  1  non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'estero   complessivamente   effettuati   o   ricevuti,   e   dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo  criteri  da  stabilire  con  decreto  del
Ministro delle finanze".
   (e) Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito".
   (f) Si riporta il testo dell'art. 11 del R.D.L. 24 luglio 1936, n.
1548,  convertito  con  modificazioni,  dalla legge 3 aprile 1937, n.
517,  recante:  "Disposizioni  relative  ai  sindaci  delle  societa'
commerciali",  cosi'  come  sostituito  dall'art.  1  della  legge 22
novembre 1990, n. 348, poi modificato dal presente articolo:
   "Art. 11. - 1. E'  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e
giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.
   2.  Una  copia  aggiornata  di  tale ruolo e' conservata presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
   3. La nomina a revisore  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro
Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:
     a)   da  un  presidente,  nominato  dal  Ministro  di  grazia  e
giustizia;
     b)  dal  direttore  generale  degli  affari  civili  presso   il
Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
     c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
     d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
     e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
     f) da un funzionario della Banca d'Italia;
     g)  da  un  rappresentante  dell'Associazione  fra  le  societa'
italiane per azioni;
     h) da un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
     i)  da  un  componente designato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in  rappresentanza  dell'organizzazione  sindacale
maggiormente    rappresentativa    delle    professioni    economico-
amministrative.
   4.  Nel  caso  di  assenza  o  impedimento  del   presidente,   la
commissione  e'  presieduta dal componente di cui alla lettera b) del
comma 3.
   5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma  3  sono
designati,  rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore
della  Banca  d'Italia,  dal  presidente  dell'Associazione  fra   le
societa'  italiane  per  azioni,  dal  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri e sono preferibilmente scelti tra  funzionari  muniti  della
laurea in scienze economiche e commerciali.
   6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f),
g)  ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano
in possesso dei medesimi requisiti.
   7.  I  componenti  supplenti  partecipano  alle   riunioni   della
commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi
che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a
questi ultimi nel caso di cessazione dell'incarico.
   8.  La  commissione  e' regolarmente costituita con la presenza di
almeno cinque membri.
   9. La commissione dura in carica cinque anni;  i  suoi  componenti
possono essere confermati".
   (g)  Si  riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, recante: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni", come sostituito dall'art. 1  della  legge  31  dicembre
1962, n. 1866:
   "Art.  5.  - Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un
compenso di lire 12.000  per  i  primi  dieci  o  frazione  di  dieci
candidati  esaminati,  da  aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore
gruppo di dieci o frazione di  dieci  candidati.  Tali  importi  sono
ridotti  alla  meta'  qualora  detti  componenti  abbiano  diritto al
trattamento di missione.
   Ai  componenti  estranei  all'Amministrazione   dello   Stato   e'
corrisposto,  limitatamente  ai giorni di effettivo svolgimento delle
prove  di  esame,  in  aggiunta  al  trattamento  di  cui  al   comma
precedente,  un  compenso  pari al trentesimo dello stipendio mensile
iniziale previsto  per  i  dipendenti  statali  con  coefficiente  di
stipendio  500,  con  esclusione  di  eventuali  quote di aggiunta di
famiglia e di altre indennita'.
   Ai  professori  universitari  collocati  a  riposo si applica, per
quanto riguarda l'eventuale  trattamento  di  missione,  il  disposto
della legge 24 gennaio 1958, n. 18".
   (h) Si riporta il testo dell'art. 18 del R.D. 10 febbraio 1937, n.
228,  recante:  "Norme  per  l'attuazione  del regio decreto-legge 24
luglio  1936,  n.  1548,  sui  sindaci  delle  societa'   commerciali
(revisori dei conti)":
   Art. 18. - Gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti obbligati
al  pagamento  di  un contributo annuo che e' determinato con decreto
Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per le finanze e con quello per le  corporazioni,  in
ragione  di  una  percentuale  degli  assegni  che  a  ciascuno siano
attribuiti per l'esercizio delle funzioni di sindaco di societa'  per
azioni con capitale non inferiore a cinque milioni.
   La percentuale e' stabilita in relazione all'ammontare delle spese
necessarie  per  quanto  occorra  ai servizi di cui al regio decreto-
legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente regio  decreto.    Essa
puo'  essere  variata con successivi decreti Reali, su proposta dello
stesso Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per
le finanze e per le corporazioni.
   Gli iscritti nel  ruolo  sono  responsabili  solidalmente  con  le
societa' per il pagamento del contributo, e, in caso di inadempienza,
possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
   L'ammontare  del  contributo  a  carico  di ciascun iscritto sara'
trattenuto, a cura delle societa', sugli assegni dovuti al sindaco  e
sara'  versato,  secondo le istruzioni che verranno date dal Ministro
per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le  finanze
e  per  le  corporazioni, con imputazione ad un apposito capitolo del
bilancio di entrata, in una  Regia  tesoreria  provinciale  o  in  un
ufficio   postale   al  conto  corrente  della  competente  Tesoreria
provinciale".
   (i) Si riporta il testo dell'art.  28,  comma  2,  del  D.Lgs.  27
gennaio   1992   n.  88,  recante:  "Attuazione  della  direttiva  n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle  persone  incaricate  del
controllo  di  legge  dei  documenti contabili": "2. Dalla data delle
prima pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1, sono
abrogati il regio  decreto-legge  24  luglio  1936,  n.  1548,  ed  i
rimanenti articoli del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228".
   (l) Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n.
384, recante: "Trattamento dei rappresentanti  italiani  in  seno  al
Parlamento europeo", cosi' come modificato dal presente articolo:
   "Art. 3. - I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo
indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa
comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria
con  gli  enti  e  nelle  forme  previste per i membri del Parlamento
nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite  con  decreto  del
Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli
stessi rappresentanti e' concessa la tessera di  libera  circolazione
sull'intera  rete  ferroviaria  dello Stato, e un numero di biglietti
aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente
al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra  Roma  e
le  singole  residenze  o  localita' della circoscrizione in cui sono
stati eletti".
    (m) Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27  luglio  1978,
n.  392,  recante:  "Disciplina  delle locazioni di immobili urbani",
cosi' come modificato dal presente articolo:
   "Art. 9.  Oneri  accessori).  -  Sono  interamente  a  carico  del
conduttore,  salvo  patto contrario, le spese relative al servizio di
pulizia,    al    funzionamento    e    all'ordinaria    manutenzione
dell'ascensore,  alla  fornitura  dell'acqua, dell'energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell'aria,  allo  spurgo  dei
pozzi  neri  e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi
comuni.
   Le  spese  per  il  servizio  di  portineria  sono  a  carico  del
conduttore  nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano
convenuto una misura inferiore.
   Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla  richiesta.  Prima
di  effettuare  il  pagamento  il  conduttore  ha diritto di ottenere
l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la
menzione dei  criteri  di  ripartizione.  Il  conduttore  ha  inoltre
diritto  di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.
   Gli  oneri  di  cui  al  primo  comma  addebitati  dal locatore al
conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni  accessorie
a  quella  di  locazione  ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   La disposizione di cui al  quarto  comma  non  si  applica  ove  i
servizi  accessori  al  contratto di locazione forniti siano per loro
particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita'
imprenditoriale del locatore e configurino  oggetto  di  un  autonomo
contratto di prestazione dei servizi stessi".
   (n)  Si  riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto:
   "Art. 12. (Cessioni e prestazioni accessorie) . - Il trasporto, la
posa in opera, l'imballaggio, il  confezionamento,  la  fornitura  di
recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie
ad  una  cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati
direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto  e  a  sue
spese,  non  sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra
le parti dell'operazione principale.
   Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i
corrispettivi delle  cessioni  o  prestazioni  accessorie  imponibili
concorrono a formarne la base imponibile ".