(( Art. 67 bis 
 
 
                  Chiusura dello stato di emergenza 
 
  1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi  sismici  che
hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri  comuni  della
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  17  dicembre  2010  e  4
dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio
2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012. 
  2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre  2012,  al
solo  fine  di  consentire   il   passaggio   delle   consegne   alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario  delegato
ovvero la struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli  uffici,  le  strutture,  le  commissioni  e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto  del
Commissario delegato. 
  3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche'  di  assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni  colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni,  le  province  e  la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle  ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione  del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al  31  dicembre  2012,
presso  le  medesime  amministrazioni.  Con  decreto  del  Capo   del
Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale  non  apicale  in
servizio presso  l'Ufficio  coordinamento  ricostruzione,  presso  il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre  2012
al  31  dicembre  2012  agli  enti  locali,  alla  regione   e   alle
amministrazioni statali impegnate  nella  ricostruzione.  Agli  oneri
relativi al personale di cui al presente comma  si  provvede  con  le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. 
  4.  Il  Commissario  delegato  per  la  ricostruzione  fornisce  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il  15  settembre  2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi  realizzati  e
in corso di realizzazione e sulla situazione  contabile  nonche'  una
ricognizione  del  personale  ancora  impiegato,  ad   ogni   titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione.  Entro  i  successivi  quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sono
disciplinati  i  rapporti  derivanti  da  contratti   stipulati   dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche'  le
modalita'  per  consentire  l'ultimazione   di   attivita'   per   il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario  delegato  per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del  30  giugno  2012,
formale richiesta  al  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  per  il  completamento  di
interventi  urgenti  di  ricostruzione  gia'   oggetto   di   decreti
commissariali emanati. 
  5. Entro il 30  settembre  2012  le  residue  disponibilita'  della
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione sono versate ai  comuni,  alle  province  e  agli  enti
attuatori  interessati,  in  relazione  alle  attribuzioni  di   loro
competenza,  per  le  quote  stabilite  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale. Le spese  sostenute  a  valere  sulle  risorse
eventualmente trasferite  sono  escluse  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita'  interno.   Con   il   medesimo   decreto,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, anche  nelle  more  dell'adozione  dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario,  fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione  e  per  l'invio  dei
relativi dati al Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto  legislativo  n.  229  del
2011  e  dei  relativi  provvedimenti  attuativi  si  applicano   ove
compatibili  con  le  disposizioni  del  presente  articolo  e  degli
articoli da 67-ter a 67-sexies. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39  (Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  aprile  2009,
          n. 97. 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo  progetti),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.