(( Art. 67 ter 
 
 
               Gestione ordinaria della ricostruzione 
 
  1. A decorrere dal 16  settembre  2012,  la  ricostruzione  e  ogni
intervento necessario  per  favorire  e  garantire  il  ritorno  alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6  aprile
2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da  assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto,  il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici,  l'attrattivita'  e
lo  sviluppo  economico-sociale  dei   territori   interessati,   con
particolare riguardo  al  centro  storico  monumentale  della  citta'
dell'Aquila. 
  2. Per i fini di cui al comma 1 e per  contemperare  gli  interessi
delle popolazioni colpite  dal  sisma  con  l'interesse  al  corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno  competente  sulla  citta'  dell'Aquila  e  uno
competente sui restanti comuni del cratere.  Tali  Uffici  forniscono
l'assistenza tecnica alla  ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne
promuovono la qualita',  effettuano  il  monitoraggio  finanziario  e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internent istituzionali  un'informazione  trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono  il  controllo  dei  processi  di
ricostruzione  e  di  sviluppo   dei   territori,   con   particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto  approvato
attraverso  controlli  puntuali  in  corso  d'opera,  nonche'   della
congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli  Uffici  curano,   altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale  partecipano  i  soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. 
  3. L'Ufficio speciale per i  comuni  del  cratere,  costituito  dai
comuni interessati con sede in uno di essi,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro  per  la  coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
presidente della regione Abruzzo, con  i  presidenti  delle  province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto  uffici  territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa  intesa  con
il  Ministro  per  la  coesione   territoriale,   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  il  presidente  della  regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila.  Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  determinati  l'organizzazione,  la  struttura,  la  durata,   i
rapporti con i livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari,  la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici  speciali,  nel
limite massimo di 50 unita', di cui,  per  un  triennio,  nel  limite
massimo di 25 unita' a tempo  determinato,  per  ciascun  Ufficio.  A
ciascuno dei titolari degli Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo
pieno  ed  esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento   economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli
oneri a carico dell'amministrazione. 
  4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   coordina   le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione  e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso,  d'intesa  con  la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici  speciali  di  cui  al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le  organizzazioni
di categoria presenti nel territorio. 
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del  cratere  sono  autorizzati,  in
deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  76,  commi  4  e  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  a   decorrere   dall'anno   2013,
complessivamente 200  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate  al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle  aree  omogenee.
In  considerazione  delle  suddette  assegnazioni  di  personale   e'
incrementata temporaneamente nella misura  corrispondente  la  pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale  eventualmente
risultante  in  soprannumero  e'  assorbito  secondo   le   ordinarie
procedure vigenti. 
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  ad  assumere  a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche.  Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita'  agli  Uffici
speciali  di  cui  al  comma  2,  fino  a  40  unita'  alle  province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla  cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello  sviluppo  del  territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo  quanto  disposto  con  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette  assunzioni  di
personale e' corrispondentemente incrementata la  dotazione  organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95. 
  7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono  bandite  e
gestite  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto
interministeriale 25 luglio 1994,  su  delega  delle  amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  8. Nell'ambito delle intese  di  cui  al  comma  3  sono  definiti,
sentito  il  Ministro  per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione,  le  categorie  e  i   profili   professionali   dei
contingenti di personale di cui ai commi  5  e  6,  i  requisiti  per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura  non  superiore  al  50  per  cento  dei  posti
banditi, a favore del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
professionale  di  almeno  un  anno,  nell'ambito  dei  processi   di
ricostruzione, presso la  regione,  le  strutture  commissariali,  le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere  a
seguito di formale contratto  di  lavoro,  nonche'  le  modalita'  di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma  5.  Gli  uffici
periferici delle amministrazioni  centrali  operanti  nel  territorio
della  regione  Abruzzo  interessati  ai  processi  di  ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento,  a  domanda  e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque  sia  il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella  sede  dalla  quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma  6,  si  puo'  prevedere  nei
bandi di concorso una quota di iscrizione  non  superiore  al  valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 13 della  citata  legge  n.  196  del
          2009: 
              "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.". 
              Si riporta l'art. 30, commi 3 e 4, del Testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali)  ,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O.: 
              "3.  Per  la  gestione  a  tempo  determinato  di   uno
          specifico servizio o per la realizzazione  di  un'opera  lo
          Stato e la Regione, nelle materie  di  propria  competenza,
          possono prevedere forme  di  convenzione  obbligatoria  fra
          enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti.". 
              Si riporta l'art. 76 del citato  decreto-legge  n.  112
          del 2008: 
              " Art. 76. Spese di personale per  gli  enti  locali  e
          delle camere di commercio 
              1. 
              2. 
              3. L'art. 82, comma 11, del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267   e   successive
          modificazioni   e'    sostituito    dal    seguente:    «La
          corresponsione  dei  gettoni  di   presenza   e'   comunque
          subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
          consigli  e  commissioni;  il  regolamento  ne   stabilisce
          termini e modalita'». 
              4. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno nell'esercizio precedente  e'  fatto  divieto  agli
          enti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
          titolo,  con  qualsivoglia  tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   continuata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, da emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previo accordo  tra
          Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in  sede
          di conferenza unificata, sono definiti parametri e  criteri
          di virtuosita', con correlati  obiettivi  differenziati  di
          risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
          enti,  delle  percentuali  di  incidenza  delle  spese   di
          personale  attualmente  esistenti   rispetto   alla   spesa
          corrente e dell'andamento di tale tipologia  di  spesa  nel
          quinquennio  precedente.  In  tale   sede   sono   altresi'
          definiti: 
              a) criteri e modalita' per  estendere  la  norma  anche
          agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; 
              b) criteri e parametri - con riferimento agli  articoli
          90 e 110 del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267 e considerando in  via  prioritaria  il
          rapporto tra la popolazione  dell'ente  ed  il  numero  dei
          dipendenti   in   servizio   -   volti    alla    riduzione
          dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni  all'ente,
          con particolare riferimento agli incarichi  dirigenziali  e
          alla fissazione di  tetti  retributivi  non  superabili  in
          relazione  ai  singoli  incarichi  e  di  tetti  di   spesa
          complessivi per gli enti; 
              c) criteri e parametri -  considerando  quale  base  di
          riferimento  il  rapporto  tra  numero  dei   dirigenti   e
          dipendenti in servizio negli enti -  volti  alla  riduzione
          dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali  in
          organico. 
              6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011  i  trasferimenti
          erariali a favore delle comunita' montane.  Alla  riduzione
          si procede intervenendo  prioritariamente  sulle  comunita'
          che  si  trovano  ad  una  altitudine  media  inferiore   a
          settecentocinquanta  metri  sopra  il  livello  del   mare.
          All'attuazione del presente comma si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'interno, da adottare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze 
              7. E' fatto divieto agli  enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
          dell'anno  precedente.  Ai  soli  fini  del  calcolo  delle
          facolta'  assunzionali,  l'onere  per  le  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale e' calcolato nella misura  ridotta  del  50
          per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
          intero  ai  fini  del  calcolo  delle  spese  di  personale
          previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini  del
          computo della  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  si
          calcolano  le  spese  sostenute  anche  dalle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          sono titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgono  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale,  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgono
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto   di    funzioni    amministrative    di    natura
          pubblicistica.  Ferma  restando  l'immediata   applicazione
          della  disposizione  di  cui  al  precedente  periodo,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, possono essere ridefiniti i criteri  di  calcolo
          della spesa di  personale  per  le  predette  societa'.  La
          disposizione di cui al terzo periodo non  si  applica  alle
          societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
          quali l'incidenza  delle  spese  di  personale  e'  pari  o
          inferiore  al  35  per  cento  delle  spese  correnti  sono
          ammesse, in deroga al limite del 40 per  cento  e  comunque
          nel  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno e dei  limiti  di  contenimento  complessivi  delle
          spese  di  personale,  le  assunzioni  per  turn-over   che
          consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
          dall'art. 21, comma 3, lettera b),  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al  secondo
          periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento  alle
          assunzioni del personale destinato allo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di istruzione pubblica  e  del  settore
          sociale. 
              8. Il personale delle  aziende  speciali  create  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          non puo' transitare, in caso di  cessazione  dell'attivita'
          delle  aziende  medesime,   alle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
          previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
          caso, a valere sui contingenti di  assunzioni  effettuabili
          in  base  alla  vigente  normativa.  Sono  disapplicate  le
          eventuali  disposizioni  statutarie  o   regolamentari   in
          contrasto con il presente articolo. 
              8-bis. Le  aziende  speciali  create  dalle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura   sono
          soggette ai vincoli in materia di personale previsti  dalla
          vigente normativa per le rispettive camere.  In  ogni  caso
          gli atti di assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo
          devono essere asseverati  e  autorizzati  dalle  rispettive
          camere.". 
              Si riporta l'art. 3, comma 102, della citata  legge  n.
          244 del 2007: 
              " 102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni
          di cui all' art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il  20   per   cento   delle   unita'   cessate   nell'anno
          precedente.". 
              Si riporta l'art. 17, comma 4-bis, della  citata  Legge
          n. 400 del 1988: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei servizi ai cittadini), e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.